CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi
Pubblicato il 12 maggio 2025
In questo articolo:
- Più autonomia e semplificazione
- Novità per Regioni, Province e Comuni
- Collaborazione rafforzata con il contribuente
- Regolarizzazione volontaria degli obblighi fiscali
- Nuove regole per gli sconti a chi paga con addebito diretto
- Regolarizzazione agevolata delle imposte locali e regionali
- Nuove regole sulle sanzioni per i tributi locali e regionali
- Nuovo assetto fiscale per regioni e province: Irpef al posto dei trasferimenti statali, incentivi per i comuni
- Bollo auto: dal 2026 calendario semplificato
- Proroga per danno erariale
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 maggio 2025, ha dato il via libera, in via preliminare, a un nuovo decreto legislativo che introduce importanti novità in materia di fiscalità regionale e locale e rafforza il federalismo fiscale. È stata inoltre disposta la proroga dello scudo erariale.
Più autonomia e semplificazione
Il nuovo provvedimento punta a rafforzare l’autonomia impositiva degli enti territoriali, semplificando al contempo gli adempimenti per cittadini e imprese.
Analogamente a quanto avviene per le imposte statali, anche gli enti locali potranno incentivare il pagamento spontaneo dei tributi attraverso strumenti concreti, tra cui:
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premi per chi sceglie il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente;
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comunicazioni preventive (come lettere di compliance e avvisi bonari) prima di eventuali controlli;
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definizioni agevolate con sconti su sanzioni e interessi.
Novità per Regioni, Province e Comuni
Per quanto riguarda le regioni, viene introdotto un nuovo strumento, l’avviso di accertamento esecutivo, che consente una riscossione più rapida delle imposte. Inoltre, la gestione del bollo auto sarà semplificata.
Nel caso delle province, il decreto stabilisce che il ricavato dell’Imposta Provinciale di Trascrizione venga assegnato alla provincia in cui si svolge effettivamente l’attività, e non a quella dove è registrata solo la sede legale.
Per i comuni, sono previste modifiche che rendono le sanzioni più proporzionate in relazione all’IMU, alla TARI, alla tassa di soggiorno e al contributo di sbarco. Gli obblighi legati all’IMU verranno unificati in un solo modello digitale per semplificare le procedure. Inoltre, tra il 2025 e il 2027, i comuni potranno trattenere il 100% (anziché il 50%) delle somme maggiori recuperate in seguito ad accertamenti, per incentivare la lotta all’evasione fiscale.
Collaborazione rafforzata con il contribuente
Le amministrazioni territoriali dovranno attuare azioni volte a:
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migliorare la diffusione delle informazioni tributarie con strumenti digitali;
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potenziare i servizi di assistenza ai contribuenti;
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semplificare gli obblighi burocratici;
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prevenire errori che generano contenziosi;
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introdurre agevolazioni per chi paga regolarmente;
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garantire equità e omogeneità nel trattamento dei contribuenti;
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facilitare l’accesso ai servizi per anziani e persone con disabilità;
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favorire la compensazione tra tributi dello stesso ente;
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gestire in modo rapido i rimborsi di somme pagate in eccesso.
Inoltre, le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi allo Statuto dei diritti del contribuente e definire chiaramente quali atti di liquidazione e controllo non prevedano contraddittorio.
Regolarizzazione volontaria degli obblighi fiscali
Le regioni e gli enti locali, prima di avviare formalmente controlli o verifiche fiscali, hanno la facoltà di inviare ai contribuenti comunicazioni preventive. Queste comunicazioni contengono informazioni e dati utili, acquisiti direttamente o ricevuti da soggetti terzi, che sono rilevanti per determinare correttamente l’imposta dovuta. L’obiettivo è quello di consentire al contribuente di mettersi in regola in autonomia, usufruendo dello strumento del ravvedimento operoso.
In aggiunta, le amministrazioni locali possono trasmettere avvisi bonari, che offrono ai contribuenti la possibilità di sanare ritardi, pagamenti parziali o mancati versamenti, applicando una sanzione ridotta. Tale sconto è definito secondo le regole previste dall’art. 13, comma 5, del D.lgs. 472/1997, e, a partire dal 1° gennaio 2026, secondo quanto indicato nell’art. 14, comma 8, del Testo Unico sulle sanzioni tributarie approvato con D.lgs. 173/2024.
Chi riceve queste comunicazioni ha sessanta giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti, anche via email o tramite altri strumenti telematici. Può inviare ricevute di pagamento o altri documenti che dimostrino la correttezza della propria posizione, oppure segnalare eventuali errori o omissioni nei dati considerati dall’amministrazione nel controllo.
Nuove regole per gli sconti a chi paga con addebito diretto
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025 chiarisce meglio le modalità di applicazione degli sconti fiscali destinati ai cittadini che scelgono di pagare i tributi locali tramite addebito automatico sul proprio conto corrente bancario o postale.
Attualmente, la normativa (art. 118-ter del Decreto Legge 34/2020) consente a comuni, province e regioni di applicare riduzioni fino al 20% su aliquote e tariffe per chi opta per la domiciliazione bancaria. Con le nuove disposizioni, questo strumento viene reso più flessibile: gli enti potranno decidere se applicare una riduzione fissa (un importo preciso) oppure una riduzione in percentuale sulla somma da versare.
Questa possibilità viene introdotta tramite legge o regolamento locale, e offre ai territori uno strumento in più per incentivare i pagamenti regolari.
Tuttavia, il sistema di premi non sarà valido per tutte le tipologie di imposte. Resteranno esclusi i pagamenti che rientrano nel cosiddetto “sistema dei versamenti unitari” — come ad esempio l’IMU — che confluiscono in meccanismi complessi come il Fondo di solidarietà comunale o nel fondo per l’equilibrio dei servizi essenziali, dove lo sconto individuale potrebbe influire sulla distribuzione delle risorse tra i diversi enti.
Regolarizzazione agevolata delle imposte locali e regionali
Oltre alla possibilità di applicare meccanismi premianti per la riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali possono prevedere, in maniera autonoma, specifici percorsi agevolati di pagamento per i tributi di propria competenza. Tali misure devono rispettare i principi costituzionali (articoli 23, 53 e 119), i principi generali in materia fiscale e l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, con particolare attenzione ai crediti difficili da riscuotere.
Questi strumenti di definizione agevolata possono consistere nella cancellazione o riduzione di sanzioni e interessi, qualora il contribuente, entro un termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale, versi quanto dovuto, anche solo in parte, in riferimento a debiti precedentemente non onorati.
Ogni regione o ente locale può estendere queste agevolazioni anche a situazioni in cui siano già in atto verifiche fiscali o contenziosi tributari, a condizione che riguardino imposte di loro diretta gestione.
Nel caso in cui la normativa nazionale introduca strumenti di definizione agevolata, gli enti territoriali potranno applicare misure simili, anche se hanno affidato la riscossione a soggetti terzi (come previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/1997 e dall’art. 1, comma 691, della legge 147/2013), così da garantire un trattamento uniforme ai contribuenti.
Sono inclusi in questi percorsi agevolati solo i tributi regolati e amministrati direttamente da regioni e enti locali, escludendo:
- l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive),
- le compartecipazioni a tributi erariali,
- le addizionali regionali.
Le leggi e i regolamenti che attivano queste agevolazioni:
- devono riferirsi a periodi temporali ben definiti,
- devono permettere l’uso di strumenti digitali per facilitare i pagamenti e le comunicazioni,
- devono tenere conto della situazione economica dell’ente e della possibilità concreta di aumentare le entrate.
In deroga ad alcune disposizioni nazionali, i regolamenti locali entrano in vigore con la sola pubblicazione sul sito web dell’ente, e devono essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) entro 60 giorni, a fini meramente statistici.
Infine, regioni e enti locali hanno la facoltà di applicare simili misure di definizione agevolata anche su entrate di tipo patrimoniale, come canoni o affitti derivanti da beni pubblici.
Nuove regole sulle sanzioni per i tributi locali e regionali
A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore importanti modifiche al sistema sanzionatorio per le imposte gestite da regioni ed enti locali, in linea con la riforma fiscale attuata attraverso il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Le violazioni in materia di tributi locali continueranno a essere disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 fino al 31 dicembre 2025.
Dal 1° gennaio 2026, si applicheranno le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sulle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024), che introduce criteri più chiari e uniformi per l'applicazione delle sanzioni.
Una delle principali novità è l’introduzione di una sanzione uniforme del 100% dell’imposta dovuta nei casi di omessa dichiarazione, semplificando il sistema rispetto alla disciplina attuale, che prevede penalità variabili tra il 100% e il 200%.
Allo stesso modo, per le dichiarazioni inesatte o infedeli, la sanzione sarà fissata al 40%, in luogo dell’attuale range compreso tra il 50% e il 100%, rendendo così il quadro sanzionatorio più chiaro, proporzionato e prevedibile.
Nuovo assetto fiscale per regioni e province: Irpef al posto dei trasferimenti statali, incentivi per i comuni
Il diciassettesimo decreto legislativo attuativo della riforma fiscale introduce importanti cambiamenti nel sistema di finanziamento degli enti territoriali. Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ridefinisce i meccanismi di compartecipazione ai tributi erariali e introduce strumenti per favorire il recupero dell’evasione a livello locale.
A partire dal 2027, le regioni a statuto ordinario riceveranno una quota fissa dell’Irpef (pari a 5,9 miliardi di euro), che andrà a sostituire i trasferimenti statali soppressi. Inoltre, è prevista una compartecipazione all’Iva, calcolata sulla base dell’imposta generata nel proprio territorio. Questa riforma mira a consolidare il principio del federalismo fiscale, garantendo che le entrate tributarie restino nella regione dove sono state prodotte.
Tra i trasferimenti eliminati rientrano:
- il fondo per il trasporto pubblico locale (5,3 miliardi),
- una parte dell’Iva non destinata alla sanità (424 milioni),
- fondi per i libri scolastici gratuiti (136 milioni),
- e risorse per il diritto allo studio (quasi 40 milioni).
Un fondo di dotazione alimentato dalla compartecipazione Irpef verrà istituito e aumentato ogni anno di 50 milioni a partire dal 2028. L’aliquota Irpef regionale sarà fissata con decreto entro il 30 aprile 2026.
Per quanto riguarda l’Iva, il criterio sarà quello del territorio di consumo o utilizzo:
- per i beni: rileva il luogo dove avviene il consumo,
- per i servizi: conta la residenza dell’utente,
- per gli immobili: fa fede la loro ubicazione.
A tal fine, verranno utilizzati anche i dati provenienti dalla fatturazione elettronica e dai corrispettivi telematici, oltre a quelli forniti dall’Istat.
Province e città metropolitane: via l’Rc auto, arriva l’Irpef
Dal 2026, le province e le città metropolitane non riceveranno più l’imposta sulla Responsabilità civile auto (Rc auto). Al suo posto, sarà introdotta una compartecipazione Irpef dinamica, con una maggiorazione dell’aliquota base fino a un massimo del 3,5%. Per il periodo 2026–2029, sarà previsto un fondo da 7 miliardi, gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato grazie all’aumento del gettito Irpef per lo Stato.
Comuni: niente nuove compartecipazioni, ma più strumenti per recuperare tributi
A differenza di regioni e province, i comuni non riceveranno nuove compartecipazioni su imposte statali. Restano esclusi:
- il tributo sui diritti di imbarco (destinato a province e città metropolitane),
- e il forfait TARI sulla quota fissa (che avrebbe potuto coprire fino al 40%).
Tuttavia, i comuni potranno beneficiare della definizione agevolata dei tributi locali:
- una misura che permette di ridurre o azzerare sanzioni e interessi per i contribuenti che decidono di regolarizzare la propria posizione entro un termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito dell’ente.
Questa procedura non costituisce un condono, ma una forma di sanatoria che può essere applicata anche se sono già in corso accertamenti o contenziosi fiscali. L’agevolazione potrà estendersi a tutti i tributi locali, escludendo però IRAP, compartecipazioni e addizionali statali, e includendo anche entrate patrimoniali come canoni, tariffe e corrispettivi.
Semplificazioni e premi per il contrasto all’evasione
Sono previste semplificazioni per l’IMU, con l’introduzione di un solo modello telematico unificato. Inoltre, nel triennio 2025–2027, i comuni potranno trattenere il 100% delle somme maggiori accertate e recuperate, rispetto al 50% attuale. L’obiettivo è incentivare la lotta all’evasione tributaria e rendere più efficace l’attività di riscossione.
Bollo auto: dal 2026 calendario semplificato
A partire dal 2026, il pagamento del bollo auto cambierà modalità: sarà infatti dovuto una volta all’anno in un’unica soluzione, secondo quanto stabilito dal diciassettesimo decreto legislativo collegato alla riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2025.
Questa modifica rientra nell’ambito delle misure di semplificazione amministrativa previste per i tributi locali, con l’obiettivo di rendere più chiara ed efficiente la riscossione della tassa automobilistica regionale.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il bollo auto:
- dovrà essere versato alla regione di residenza del proprietario del veicolo,
- sarà pagato interamente in un’unica data annuale,
- il momento del versamento verrà determinato in base al mese in cui il veicolo è stato immatricolato.
Questo significa che scompariranno le attuali scadenze mensili, semestrali o quadrimestrali, sostituite da una sola data annuale personalizzata per ogni veicolo. Inoltre, chi è tenuto a pagare l’imposta sarà identificato all’inizio del periodo tributario, e non più alla fine, come accade oggi.
Questa novità punta anche a evitare complicazioni nei passaggi di proprietà, soprattutto quando il trasferimento avviene tra regioni diverse e durante il mese di scadenza del bollo.
Per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2026, continueranno ad applicarsi le vecchie scadenze, salvo eventuali modifiche da parte delle singole Regioni.
Pagamento anche in caso di fermo amministrativo
La nuova normativa rafforza il principio di territorialità, stabilendo che la tassa automobilistica deve essere versata alla regione in cui il veicolo effettivamente circola. Questo criterio tiene conto anche delle finalità ambientali: le Regioni potranno infatti reinvestire il gettito raccolto in politiche ecologiche locali, come la riduzione dell’inquinamento.
Un altro punto rilevante è che non sarà più possibile evitare il pagamento del bollo in caso di fermo amministrativo: anche se il veicolo è bloccato per decisione delle autorità, l’imposta dovrà comunque essere corrisposta.
Proroga per danno erariale
Il Consiglio dei Ministri del 9 maggio 12025, ha dato il via libera a un nuovo decreto-legge che posticipa al 31 dicembre 2025 il termine previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, riguardante il regime di responsabilità per danno erariale.
La norma prorogata continuerà ad applicarsi anche agli eventi verificatisi tra il 30 aprile 2025 e il 31 dicembre 2025.
In base a tale disciplina, la responsabilità contabile viene riconosciuta esclusivamente nei casi in cui il danno sia stato provocato con intenzionalità, cioè con dolo da parte del soggetto coinvolto. Restano esclusi dalla protezione i comportamenti omissivi o inattivi, per i quali continua a essere possibile un'azione di responsabilità anche in assenza di dolo.
Con questa misura, si proroga di otto mesi l’efficacia di una norma introdotta nel 2020 per alleggerire il peso delle sanzioni a carico dei funzionari pubblici, limitandole alle ipotesi di condotta intenzionalmente lesiva del patrimonio pubblico.
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