Lo sfratto è valido anche senza la notifica postale

Pubblicato il 13 ottobre 2008
Il Tribunale di Modena, con una decisione del 1° luglio scorso, è intervenuta in merito al un procedimento per convalida di sfratto, precisando che il nuovo adempimento, introdotto dal Dl 248/2007 all'art. 7 della legge 890/82, in base al quale, quando l'atto non venga consegnato di persona al destinatario, l'agente postale dà notizia a quest'ultimo della notifica a mezzo di raccomandata, non debba essere sommato all'art. 660 c.p.c., che impone all'ufficiale giudiziario, ove si avvalga del servizio postale, di spedire all'intimato una raccomandata che dia conto dell'avvenuta notificazione, in quanto riveste un contenuto del tutto analogo a questo. Nel caso esaminato, è stato ritenuto sufficiente l'adempimento dell'avviso inviato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 660 c.p.c. in quanto, a detta del Tribunale, una diversa argomentazione avrebbe comportato un detrimento del principio della ragionevole durata del processo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy