Lo stato di separazione non cessa se c’è coabitazione occasionale

Pubblicato il 30 dicembre 2014 Lo stato di separazione dei coniugi può dirsi legittimamente interrotto solo nel caso in cui sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.

Non anche quando il ravvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 27386 depositata in data 24 dicembre 2014, confermando lo scioglimento del matrimonio contratto tra due coniugi.

Ha stabilito, in particolare, la Cassazione che nel caso in esame, il precedente vincolo matrimoniale in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali, non poteva dirsi ricostituito nonostante la coabitazione, posto che uno dei due coniugi si trovava in carcere.

Tra l’altro, la coabitazione, in tal caso nemmeno continuativa, non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva, bensì esclusivamente su esigenze abitative ed occasionali di uno dei coniugi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy