Lo “stato passivo” fa recuperare l’Iva

Pubblicato il 17 maggio 2008 In vista della possibilità di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 26, secondo comma del Dpr 633/72, che consentono al cedente o prestatore di recuperare l’imposta fatturata, emettendo una nota di variazione, una società si rivolge con interpello all’agenzia delle Entrate. Con risoluzione n. 195/E del 16 maggio, l’Amministrazione finanziaria afferma che il diritto di emettere la nota di variazione per recuperare l’Iva sui crediti insoddisfatti è subordinato all’infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale. Non è, perciò, sufficiente la semplice pendenza della procedura stessa, oppure l’assoggettamento del creditore all’azione revocatoria seguita dalla rinuncia all’insinuazione al passivo fallimentare. In particolare, l’Agenzia ribadisce che affinché ci siano i presupposti per l’emissione della nota di credito, è necessario che sia compiuto almeno il primo atto tipico con il quale si instaura la procedura esecutiva, sentenza dichiarativa di fallimento e pignoramento per l’esecuzione individuale.
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