Lo studio rinnovato e associato deve l'Irap

Pubblicato il 19 novembre 2010 La Cassazione, con la sentenza n. 23370 del 18 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva riconosciuto ad uno studio legale il diritto ad essere rimborsato dell'imposta Irap.

Condiviso, dalla Sezione tributaria della Cassazione, l'assunto sostenuto dal Fisco secondo cui, nella specie, non poteva essere escluso il requisito dell'autonoma organizzazione. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “l'elevato ammontare, negli anni di cui si tratta, dei compensi a terzi, delle spese per ristrutturazione e ammodernamento dello studio, delle quote di ammortamento e interessi passivi e la stessa natura di studio associato del contribuente depongono infatti per la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e appaiono in assoluto contrasto con le opposte conclusioni del giudice di merito”.
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