L’obbligo di certificato Ssn esteso agli orari “flessibili”

Pubblicato il 23 luglio 2008 Alla luce della recente circolare della Funzione pubblica (la n. 7), l’Inps ha rilasciato il messaggio n. 16603/08, con cui viene spiegata la nuova disciplina dei pubblici dipendenti e quella sul lavoro part-time, contenuta nel Dl 112 entrato in vigore lo scorso 25 giugno. In primo luogo, si precisa che la disciplina viene applicata a tutti i dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non, oltre che, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile. Dunque, in caso di assenza dal lavoro per malattia superiore a dieci giorni e, in caso di terzo evento di malattia nell’anno solare, dallo scorso 25 giugno, dovrà essere presentato un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (presidi ospedalieri, ambulatori del SSn). L’Inps ricorda che è stata ampliata la fascia oraria di reperibilità per le visite di controllo (8-13/14-20) di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi, disponendo che il controllo fiscale deve essere fatto fin dal 1° giorno di assenza. Durante i primi dieci giorni di assenza, il dipendente percepirà solo il trattamento economico fondamentale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Contributi a fondo perduto per partecipazione a fiere e mercati

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy