Locazione a prostituta e favoreggiamento

Pubblicato il 19 gennaio 2017

La cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta – anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto - non integra di per sé il reato di favoreggiamento della prostituzione, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio al meretricio.

Favoreggiamento con servizi aggiuntivi 

Ricorre viceversa il reato, se oltre al godimento dell’immobile vengono fornite prestazioni ulteriori ed accessorie che esulino dal contratto di locazione e che effettivamente agevolino la prostituzione (come nel caso di esecuzione di inserzione pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti ed altro).

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, rigettando il ricorso di un locatore, che chiedeva il dissequestro di alcuni appartamenti locati, all'interno dei quali veniva esercitata attività di meretricio. A detta del ricorrente, gli appartamenti in questione, regolarmente locati, non potevano essere considerati “casa di prostituzione”, non essendo tra l’altro aperti al pubblico; sì che non era configurabile, nel caso de quo, il delitto di favoreggiamento della prostituzione (in relazione al quale era stato eseguito il sequestro).

Censura respinta dalla Corte Suprema – con sentenza n. 1773 del 16 gennaio 2017 - che ravvisa invece il favoreggiamento sulla base delle seguenti circostanze: a) il fatto che nessuno, nemmeno la conduttrice formale, abitasse stabilmente gli appartamenti, in cui dimoravano solo prostitute “di passaggio”; b) la consapevolezza, da parte dell’indagato, della destinazione stabile delle abitazioni ad uso esclusivo dell’esercizio di prostituzione; c) la prestazione, da parte del locatore indagato, di “servizi aggiuntivi”, costituiti dall'accoglienza di una delle prostitute, cui aveva consegnato le chiavi e dalla quale aveva ricevuto direttamente un canone di locazione maggiore e del tutto differente da quello concordato con la conduttrice.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy