L’omesso esame di una questione dedotta costituisce errore di procedura

Pubblicato il 24 novembre 2011 Per la Cassazione - sentenza n. 23502 del 10 novembre 2011 - l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado in ordine a questioni dedotte in appello costituisce un “error in procedendo” e non un vizio di motivazione o “error in iudicando” che si ha, per contro, nel caso in cui il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli ma l'abbia risolta in modo non corretto.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione della sentenza del giudice di merito in considerazione della mancata pronuncia di quest’ultimo su di una delle domande; lo strumento utilizzato non è, infatti, valido ai fini del rilevamento di errori di tipo procedurale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Pulizie industria - Verbale di accordo del 13/6/2025

18/06/2025

CCNL Alimentari pmi Confapi - Accordo del 28/5/2025

18/06/2025

Oreficeria industria. Incremento retributivo

18/06/2025

Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

18/06/2025

Pulizie industria. Rinnovo

18/06/2025

Somministrazione di lavoro: cosa cambia dal 1° luglio

18/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy