L’omesso esame di una questione dedotta costituisce errore di procedura

Pubblicato il 24 novembre 2011 Per la Cassazione - sentenza n. 23502 del 10 novembre 2011 - l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado in ordine a questioni dedotte in appello costituisce un “error in procedendo” e non un vizio di motivazione o “error in iudicando” che si ha, per contro, nel caso in cui il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli ma l'abbia risolta in modo non corretto.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione della sentenza del giudice di merito in considerazione della mancata pronuncia di quest’ultimo su di una delle domande; lo strumento utilizzato non è, infatti, valido ai fini del rilevamento di errori di tipo procedurale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Edilizia artigianato - Stesura del 20/5/2025

04/11/2025

Edilizia artigianato. Siglato nuovo Ccnl

04/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy