L’opzione per l’indennità sostitutiva estingue il rapporto nel licenziamento illegittimo

Pubblicato il 04 settembre 2014 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014, ha risolto una dibattuta questione giurisprudenziale e dottrinale relativa all’indennità sostitutiva per il licenziamento illegittimo, prevista dall’articolo 18, Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Per la Corte, nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo, alcun obbligo retributivo.

Tuttavia l'obbligo del pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy