L’Opzione tacita salva la scelta ma non i rimborsi

Pubblicato il 14 ottobre 2007

costituzione ha dichiarato illegittima la norma prevista dall’articolo 4 della legge 342 del 2000 che, in tema di opzioni tributarie, attribuisce efficacia retroattiva a un comportamento concludente, ma ne limita gli effetti in modo da escludere la restituzione di imposte e sanzioni. Dall’impugnazione di fronte al giudice tributario del diniego di rimborso di un credito Iva da parte di una società, trae origine la questione di legittimità della norma, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna su invito della Corte di cassazione. La contraddizione individuata nella norma si esprime nel fatto che la volontà manifesta nello scegliere un certo regime d’imposta può essere retroattiva, ma il pagamento del tributo non è recuperabile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy