Lotta contro le frodi in Ue: approvato il decreto correttivo

Pubblicato il 29 settembre 2022

Il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri 28 settembre 2022, ha approvato, in esame definitivo, il Decreto legislativo correttivo del D. Lgs. n. 75/2020, attuativo della direttiva Pif (direttiva 2017/1371) sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Le modifiche e integrazioni introdotte riguardano, in particolare:

Abuso d'ufficio, estensione

Il correttivo, in primo luogo, include tra i reati per i quali sono perseguibili membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, anche l’abuso di ufficio, qualora si danneggino gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Confisca per contrabbando e indebita percezione di Fondi Ue

A seguire, viene previsto che nei casi di contrabbando, laddove non sia possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, venga ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

La confisca, allargata e per equivalente, è poi estesa anche alle ipotesi di condanna o patteggiamento per indebita percezione, mediante raggiri, di aiuti o altre erogazioni, a carico anche solo parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,

Reati tributari, tentativo punibile

Il nuovo decreto specifica altresì le condizioni per cui i reati tributari possono essere perseguiti a titolo di tentativo.

Si prevede, in particolare, che il delitto di dichiarazione infedele sia punibile a titolo di tentativo nei casi in cui la condotta viene posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10milioni di euro.

Alle medesime condizioni e fuori dei casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono punibili a titolo di tentativo anche i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Responsabilità delle società, condizioni

L'ultimo ritocco riguarda la responsabilità degli enti estesa ai reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione: si prevede, espressamente, la sanzionabilità delle persone giuridiche quando tali reati siano commessi al fine di evadere l’Iva nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10milioni di euro.

La condizione aggiunta dal decreto, quindi, è che tali delitti siano connessi al territorio di almeno un altro Stato membro.

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