Lottizzazione abusiva e responsabilità del lottizzatore-venditore

Pubblicato il 30 maggio 2012 Con sentenza n. 20671 del 29 maggio 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di lottizzazione abusiva intervenendo in una vicenda relativa a dei terreni dell’isola di Pantelleria che erano stati fatti oggetto di una lottizzazione rilevante e protratta nel tempo. Secondo i giudici di legittimità, nella specie, si era realizzato un reato plurimo, posto in essere, cioè, da più soggetti, tutti attivi a vario titolo nella commissione degli illeciti.

In tale contesto, tuttavia, è stata fatta una distinzione di responsabilità, ai fini della prescrizione, a seconda che si trattasse del lottizzatore-venditore o di lottizzatore -acquirente.

E’ stato quindi spiegato, in particolare, come il lottizzatore-venditore sia tenuto a rispondere anche degli interventi eseguiti dai singoli acquirenti, di modo che per lo stesso il reato contestato deve considerarsi cessato nel momento in cui termina l'illecito altrui o c'è un sequestro preventivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy