Lucro di speciale tenuità, sì ad attenuante anche per reati di droga

Pubblicato il 03 settembre 2020

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità è applicabile ai reati in materia di stupefacenti?

E’ compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità?

Ai due quesiti hanno risposto affermativamente le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 24990 del 2 settembre 2020.

Il massimo Collegio di legittimità ha spiegato che la circostanza di cui all’art. 62, n. 4 del Codice penale è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi, quindi, i reati in materia di stupefacenti.

La medesima attenuante è inoltre compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (TU in materia di stupefacenti).

Le Sezioni Unite superano il contrasto interpretativo esistente

E’ stato così superato il contrasto interpretativo esistente nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e che vedeva contrapposte le due diverse letture.

Da un lato, l’interpretazione più risalente, tesa a negare la compatibilità tra la menzionata circostanza attenuante e i reati di droga. Dall’altro, il più recente indirizzo della giurisprudenza, ai sensi del quale la circostanza di cui all’art. 62, n. 4 del Codice penale è comunque applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità, con conferma anche della compatibilità tra l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del DPR sopra menzionato.

Ed è a quest’ultima lettura che la Suprema corte ha inteso aderire, sottolineando come, rispetto ad essa, convergano dati di ordine testuale, teleologico e sistematico.

In particolare, è stato sottolineato come la trasformazione dell’attenuante speciale originariamente prevista all'art. 73, comma 5, del TU, in ipotesi di reato autonomo, fa sì “che l'attenuante comune in esame sia ormai destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle condotte, sicché in tal caso non si verifica, come paventato dall'opposto indirizzo interpretativo, alcun cumulo di benefici sanzionatori tra loro concorrenti”.

Alla luce delle esposte considerazioni, le Sezioni unite hanno annullato una sentenza di merito che aveva negato, all’imputato, il riconoscimento della circostanza attenuante in oggetto sulla base di un’asserita incompatibilità con la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 del DPR n. 309/1990.

Questo, in un contesto in cui non era stata nemmeno effettuata alcuna verifica in ordine alla eventuale ricorrenza, nel caso concreto, di un lucro e di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, con specifico riferimento ai connotati del fatto accertato, relativo alla cessione di pochi grammi di hashish, per un corrispettivo di 10 euro.

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