Lunga vita al manager se il contratto è blindato

Pubblicato il 16 ottobre 2006

Una recente sentenza di Cassazione – numero 14462 del 22 giugno 2006 – ha ribadito, in tema di patto di prova (laddove prevista), taluni principi cardine applicabili anche al rapporto di lavoro dirigenziale (il cui contratto deve contenere l'indicazione della durata a tempo determinato od indeterminato, delle funzioni, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore). Il limite di durata massima del patto è fissato in sei mesi. Il datore ha potere di recesso durante la prova, senza che gli pesi alcun obbligo di fornire motivazioni. Ove il lavoratore dirigente agisca in sede giudiziale, sostenendo la nullità del recesso datoriale, gli toccherà dimostrare l’avvenuto superamento della prova con esito positivo nonché la riconducibilità del recesso ad un motivo, “unico e determinante”, totalmente estraneo a funzione e finalità proprie del patto di prova. La decisione conferma i precedenti apporti giurisprudenziali riguardo ai confini della legittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova e dell’onere probatorio da assolvere ai fini dell’ottenimento di una declaratoria di nullità ed illegittimità del recesso stesso.          

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