L'uso del trust non può far presumere intenti fraudolenti

Pubblicato il 07 giugno 2013 Secondo il Tribunale penale di Gorizia – decisione del 18-30 aprile 2013 – il trust non costituisce un istituto di per sé caratterizzato da profili di illiceità essendo determinante, in ogni caso, l'uso che le parti ne fanno, al pari degli altri strumenti giuridici.

Sulla base di questi assunti, i giudici friulani hanno rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di un uomo che aveva destinato il proprio patrimonio immobiliare in favore di un trust istituito per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di vita di sé medesimo e della sua famiglia.

A parere della Procura della Repubblica, la misura cautelare andava disposta sulla base del presupposto della mantenuta disponibilità dell'immobile, e della presunzione che lo stesso trust fosse stato istituito per impedire, fraudolentemente, l'aggressione del patrimonio immobiliare da parte dei creditori.

Per il Tribunale penale, tuttavia, l'accusa non aveva considerato che, nella specie, esisteva una causa che giustificava la costituzione del trust medesimo, rappresentata dall'esigenza di regolare i rapporti con alcuni figli nati fuori dal matrimonio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy