L'utilizzo indebito del contrassegno per invalidi non porta alla condanna penale

Pubblicato il 29 settembre 2010
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 35004 del 28 settembre 2010 – l'automobilista che, utilizzando indebitamente il contrassegno per invalidi altrui, percorra le corsie preferenziali riservate a mezzi pubblici e taxi, non risponde né del reato di truffa né di quello di sostituzione di persona. 

In particolare, con riferimento al primo tipo di reato, mancherebbe, come requisito implicito della fattispecie, “l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno”; per quel che concerne la sostituzione di persona – continua la Corte – non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del permesso per invalidi. 

La condotta considerata, in conclusione, sarebbe punibile esclusivamente tramite sanzione amministrativa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy