Maggior reddito presunto dai movimenti bancari dei soci e dei familiari

Pubblicato il 13 giugno 2015

Nel testo della sentenza n. 12276 depositata il 12 giugno 2015, la Corte di cassazione si è soffermata sulla disciplina della presunzione sancita dall'articolo 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario, si presumono conseguenza di operazioni imponibili.

Secondo la Suprema corte, in particolare, detta presunzione può essere vinta dal contribuente solo se il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti individuati egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi si riferiscono ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, oppure della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.

Elementi sintomatici della riferibilità delle somme alla società contribuente

Inoltre – proseguono i giudici di legittimità – che le somme movimentate sui conti correnti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, siano riferibili alla società contribuente può essere giustificato dalla presenza di diversi elementi “sintomatici.

Tra questi, vengono segnalati la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti correnti sottoposti a verifica.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

Incentivo decreto Coesione, riapertura dei termini: per quali soggetti?

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

Società estinta: valida la notifica dell'accertamento ai soci

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy