Maggioranza ordinaria in assemblea per la rielezione dell'amministratore di condominio

Pubblicato il 27 luglio 2009
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10701 di quest'anno, ha respinto il ricorso presentato da un condomino che si era opposto ad una deliberazione condominiale per la nomina dell'amministratore di condominio asserendo che la stessa era stata presa senza raggiungere la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, 4° comma c.c. Secondo il giudice unico della Capitale, tuttavia, poiché nel caso in questione si trattava di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta, e non di una nomina ex novo, era da considerarsi correttamente applicabile “la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata”.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

MIMIT: risorse aggiuntive per innovazione e Contratti di Sviluppo

16/10/2025

Equipollenza corsi formativi gestori della crisi: precisazioni del CNDCEC

16/10/2025

Salario minimo: dalla rappresentatività alla maggiore applicazione

16/10/2025

Bando Brevetti+ 2025, contributi a fondo perduto

16/10/2025

Dalla rappresentatività alla prevalenza applicativa: la nuova logica del salario minimo

16/10/2025

Commercialisti, nuovo Regolamento formazione professionale continua: tutte le novità

16/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy