Con il Decreto del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti in merito al calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nei casi in cui la società interessata faccia parte di un gruppo. Tali precisazioni si inseriscono nel quadro applicativo del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, che ha introdotto una specifica misura agevolativa finalizzata a incentivare l’occupazione stabile.
In particolare, l’articolo 4 del D.lgs. 216/2023 prevede, a favore dei titolari di reddito d’impresa e dei lavoratori autonomi, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito imponibile. Tale beneficio si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e si attiva qualora vi sia un incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Successivamente, l’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha esteso la durata dell’agevolazione. La proroga riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, oltre che i due periodi d’imposta successivi.
In tale contesto, il Decreto 27 giugno 2025 interviene per apportare modifiche e chiarimenti al precedente decreto del 25 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest’ultimo disciplinava le modalità attuative dell’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023, in particolare in riferimento alla "maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni".
Con le modifiche introdotte, il MEF intende assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della misura, tenendo conto delle peculiarità delle società appartenenti a gruppi societari, in linea con le finalità promozionali del provvedimento originario.
Il Decreto del 25 giugno 2024 ha previsto un’articolazione in due fasi per la determinazione del beneficio fiscale legato alla maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società che fanno parte di un cosiddetto “gruppo interno”.
Prima fase: verifica delle condizioni di accesso al beneficio
In via preliminare, anche le società appartenenti a un gruppo sono tenute a soddisfare, sia singolarmente sia su base aggregata, le condizioni generali richieste per accedere all’agevolazione. In particolare, è necessario:
Tali requisiti devono essere verificati considerando il gruppo come un unico “soggetto economico”, coerentemente con l’approccio unitario promosso dalla normativa.
Seconda fase: determinazione del beneficio con l’effetto della “falcidia di gruppo”
Successivamente, nella fase di calcolo effettivo del beneficio, occorre considerare anche gli effetti della dinamica occupazionale complessiva all’interno del gruppo. In particolare, se una o più società del gruppo presentano una riduzione netta degli occupati, questa influisce negativamente sulla misura della maggiorazione spettante alle altre società del gruppo. Questo meccanismo è definito come “falcidia di gruppo”, e si somma all’eventuale riduzione individuale già applicata alla singola società.
La nuova formulazione della norma, introdotta dal decreto Mef del 27 giugno 2025, disciplina con maggiore chiarezza il calcolo del beneficio in presenza di tale falcidia. Essa prevede che ciascun soggetto appartenente al gruppo interno debba ridurre il costo del lavoro agevolabile — da assumere ai fini della maggiorazione — in misura pari al prodotto di:
Come chiarito anche nella Relazione illustrativa al decreto 27 giugno 2025, tale meccanismo consente di superare alcune incertezze applicative emerse nella prima versione della norma.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’approccio che considera il gruppo come un soggetto economico unitario, in modo tale che il beneficio complessivo rispecchi quello che si sarebbe ottenuto qualora il gruppo fosse strutturato come un’unica entità giuridica.
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