Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

Pubblicato il 13 ottobre 2025

Con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, l’INPS ha illustrato le nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia e di conguaglio delle relative indennità economiche all’interno del flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, a partire dalla competenza di gennaio 2026.(dal flusso Uniemens di febbraio 2026, per i datori di lavoro con calendario differito).

L’obiettivo dell’INPS è di garantire maggiore coerenza e tracciabilità tra le informazioni dichiarate dai datori di lavoro — in particolare riguardo eventi di assenza, accrediti figurativi e conguagli per le indennità anticipate — mediante la compilazione del calendario giornaliero (<Giorno>).

Uniemens: eventi di malattia nel calendario giornaliero

Con il messaggio n. 3029/2025, l'INPS chiarisce che, per i datori di lavoro del settore privato, a partire da gennaio 2026, per tutti gli eventi di malattia (indipendentemente dalla durata), dovrà essere compilato l’elemento <Giorno> all’interno del flusso Uniemens.

La valorizzazione giornaliera consentirà all’INPS di verificare con precisione la durata dell’evento e la corrispondenza con gli accrediti figurativi e i conguagli richiesti.

L’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> deve essere valorizzato con “MAL”.

Occorre continuare a indicare la causale di assenza “MAL” nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e valorizzare il tipo di copertura delle settimane interessate dalla malattia secondo le modalità già in uso.

L’elemento <DiffAccredito> deve indicare la “retribuzione persa” per le settimane di assenza per malattia;

Valori dell’elemento <TipoCoperturaGiorn>

Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, anche se più brevi di 7 giorni o non indennizzati, così da permettere all’INPS di verificare sempre la durata effettiva dell’evento nei flussi Uniemens.

Per ogni giorno di malattia va indicato il tipo di copertura:

NOTA BENE: Anche sabato e domenica vanno indicati con “0” in quanto sono utili solo per conteggiare la durata complessiva dell’evento.

Compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>

L’INPS introduce l’obbligo di inserire nel <InfoAggEvento> il PUC (protocollo univoco del certificato) per i certificati telematici.

Più nel dettaglio, nell’elemento <InfoAggEvento> va indicato:

Modifiche alla sezione <DifferenzeAccredito>

A decorrere dalla competenza gennaio 2026, la sezione <DifferenzeAccredito> del flusso Uniemens viene ampliata con la sottosezione <InfoEvento>, che contiene:

Ogni evento “MAL” avrà un’unica sezione <DifferenzeAccredito> ma più <InfoEvento>, uno per ciascun motivo (PUC, protocollo o data). 

L’importo totale indicato in <DiffAccredito>  (somma complessiva dell’imponibile perso) deve corrispondere alla somma dei singoli importi presenti nei vari <DiffAccreditoEvento>.

I valori indicati in <MotivoEvento> devono corrispondere a quelli riportati nel calendario giornaliero, assicurando un perfetto allineamento tra gli importi sull’elemento <DiffAccreditoEvento> associato e gli eventi.

Conguaglio delle indennità anticipate

Dal periodo di competenza gennaio 2026, per le operazioni di conguaglio devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti codici nella sezione <InfoAggCausaliContrib>:

Codice

Significato

0058

Indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro (“MAL”)

E777

Differenze indennità malattia (“MAL”)

Campi da valorizzare

L'INPS, con il messaggio n. 3029 del 2025, chiarisce che, se nello stesso mese vi sono più eventi (stesso codice causale) con "motivi utilizzo" distintideve essere preferibilmente esposto:

oppure

Per i datori di lavoro con calendario differito, le nuove regole si applicano dal flusso Uniemens di febbraio 2026 (cioè per il calendario di gennaio 2026), mentre per il flusso di gennaio 2026 restano le vecchie modalità.

I conguagli devono invece essere esposti già da gennaio 2026, e la validazione del calendario può avvenire anche tramite la sezione <MesePrecedente>.

Per le regolarizzazioni successive all’entrata in vigore, è necessario correggere il <CodiceEvento> e ritrasmettere i flussi interessati.

ATTENZIONE: Dal gennaio 2026 non è più utilizzabile il codice “E775” (“Restituzione indennità malattia indebita”), poiché le rettifiche devono avvenire con flussi regolarizzativi. Restano invariati i codici “R806” (recupero contribuzione malattia IPSEMA) e “R808” (recupero contributi assistenziali di malattia per il settore Spettacolo).

Le tabelle riepilogative dei nuovi e vecchi codici di conguaglio e la corrispondenza Codice Evento–Conguagli–InfoAgg sono riportate nell’Allegato 1 del messaggio in commento.

Flussi regolarizzativi e codici non più utilizzabili

L'INPS precisa che, per periodi antecedenti a gennaio 2026, i flussi di regolarizzazione dovranno seguire le modalità previgenti.

Se, dopo la verifica medico-legale, l’INPS nega o riduce la prestazione, il datore di lavoro può aver anticipato somme maggiori senza colpa. In questi casi non si applicano sanzioni civili (art. 116, comma 8, L. 388/2000) se la regolarizzazione e il pagamento avvengono entro il termine indicato dall’INPS nella comunicazione. 

Trascorso tale termine, invece, le somme dovute sono soggette alle sanzioni civili previste dalla norma.

Categorie speciali e specificità

Sono previste regole specifiche per le seguenti categorie di lavoratori:

Per questi ultimi, l’INPS ha annunciato un successivo messaggio esplicativo dedicato alla valorizzazione del campo <TipoCoperturaGiorn>.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy