Malattia e CIG a zero ore: l'indennità giornaliera

Pubblicato il 04 maggio 2020

Qualora durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire dell’integrazione salariale: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire l’integrazione salariale.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, confermando le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione.

Malattia e CIG, la normativa

L’art. 3, co. 7, del D.Lgs n. 148/2015 prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Sul punto, si ricorda che l’INPS ha fissato la disciplina di dettaglio, dettata dalla norma contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, con la circolare n. 197/2015, per quanto riguarda la CIG, e con la circolare n. 130/2017, con riferimento alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

Malattia e CIG a zero ore, esclusa la prestazione del lavoratore

Nello specifico, per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga, con la predetta circolare l’INPS ha chiarito che se durante la sospensione dal lavoro (CIG a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

In tal caso, infatti, l’attività lavorativa è totalmente sospesa. Inoltre, il lavoratore non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Malattia insorta prima della CIG, i due casi

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si avranno due casi:

Malattia e CIG a orario ridotto, prevale l’indennità economica

Laddove l’intervento di cassa integrazione sia relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguardi dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

FIS, malattia non indennizzabile se insorta durante il periodo di sospensione

Infine, per quanto concerne l’assegno ordinario in caso di FIS, con sospensione totale dell’attività lavorativa, è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

Infine, si specifica che in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.

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