Con il messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, l’Istituto previdenziale fornisce nuove indicazioni per l’esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens.
L’obiettivo è quello di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra quanto dichiarato nelle denunce contributive, gli accrediti figurativi e i conguagli esposti in DM10, rispetto alle indennità anticipate dai datori di lavoro.
Le novità, in vigore a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2026, riguarderanno tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni, sia quelli di durata inferiore, anche nel caso in cui l’evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
Alle nuove modalità di esposizione nel flusso Uniemens corrisponderanno due nuovi codici causale: il codice “0058” per esporre l’importo dell’indennità economica di malattia anticipata e il codice “E777”, per le differenze sulle indennità di malattia.
Dal nuovo anno, inoltre, non sarà più utilizzabile il codice a debito “E775” per la restituzione dell’indennità di malattia indebita.
Con ogni probabilità, le nuove disposizioni amministrative infra analizzate sono improntate a un più efficiente e puntuale controllo degli eventi morbosi accusati dal personale dipendente e dei relativi conguagli delle indennità erogate dai datori di lavoro.
In tale ambito assume particolare rilievo la certificazione medica di malattia rilasciata dal medico curante o da strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tali soggetti, infatti, attestano, sia nei confronti dell’Istituto previdenziale sia del datore di lavoro, l’effettivo stato patologico accusato dal lavoratore, che comporta l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.
Generalmente, il certificato medico in argomento è trasmesso telematicamente all’Istituto previdenziale e contiene:
Quanto alla correlazione tra certificato medico e l’indennità spettante per le giornate di malattia (anche a carico INPS), si rammenta che con la circolare 15 luglio 1966, n. 147, l’Istituto previdenziale ha specificato che il corrispondente trattamento economico previdenziale (dal quarto giorno di malattia) decorre, di massima, dalla data del rilascio della relativa certificazione.
Ciò sta a significare che:
Nei casi in cui la data della visita del curante sia successiva alla data dichiarata dal lavoratore (per le visite ambulatoriali), ovvero lo sia di oltre un giorno (per le visite domiciliari), le giornate intercorrenti dovranno essere considerate come non documentate e, conseguentemente, non indennizzabili. Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato e, dunque, della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare a partire dalla data di rilascio del certificato stesso. Ciò vale sia per i certificati di inizio sia per quelli di continuazione o di ricaduta. Ai fini del periodo di comporto, invece, il periodo verrà considerato unico.
Come precisato nel messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, a decorrere dai flussi di denuncia relativi al mese di gennaio 2026, per gli eventi di malattia dovrà essere compilato, nel calendario giornaliero, l’elemento <Giorno>, riportando con precisione le giornate interessate dall’evento “MAL”.
In particolare, l’elemento <Giorno> dovrà contenere le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento:
Vieppiù, in analogia con quanto già previsto per la gestione di ulteriori eventi sospensivi, quali permessi ex L. n. 104/1992 o i congedi parentali, è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale dovrà essere indicato:
L’attributo <TipoInfoAggEvento> sarà, invece, valorizzato con:
Quanto alla gestione della sezione <DifferenzeAccredito>, a decorrere dal medesimo mese di competenza gennaio 2026, viene implementata la sottosezione <InfoEvento>, contenente due elementi:
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026 (febbraio 2026 per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito), il conguaglio delle indennità dovrà essere gestito tramite la sezione <InfoAggCausaliContrib>, con i seguenti codici causali:
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Descrizione |
Vecchio cod. conguaglio |
Nuovo cod. conguaglio |
|
Indennità economica di malattia |
0052 |
0058 |
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Differenze indennità di malattia |
E778 |
E777 |
Per ogni elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale”, il datore di lavoro dovrà indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero (se telematico) oppure la data di inizio malattia ovvero il numero di protocollo rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS.
Nel campo <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e successivamente conguagliata, mentre in <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere riportato l’importo corrispondente della prestazione conguagliata nello specifico periodo di competenza.
Con decorrenza dalle nuove disposizioni, non potrà più essere utilizzato il codice a debito “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita”, sicché eventuali rettifiche dovranno essere gestite esclusivamente mediante flussi regolarizzativi sul periodo originario.
Non sono oggetto di modifica espositiva i codici “R806” e “R808”, rispettivamente attinenti al recupero della contribuzione per indennità malattia IPSEMA e al recupero dei contributi assistenziali eccedenti il massimale retributivo giornaliero per i lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo.
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Causale |
Descrizione |
Evento |
IdentMotivoUtilizzoCausale |
TipoIdentMotivoUtilizzo |
|
0058 |
Indennità economica di malattia |
MAL |
PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo |
“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO” |
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E777 |
Differenze indennità malattia |
MAL |
PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo |
“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO” |
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QUADRO NORMATIVO INPS – Circolare 15 luglio 1996, n. 147 |
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