Malattia e flussi Uniemens: nuovi controlli in arrivo

Pubblicato il 23 ottobre 2025

Con il messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, l’Istituto previdenziale fornisce nuove indicazioni per l’esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens.

L’obiettivo è quello di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra quanto dichiarato nelle denunce contributive, gli accrediti figurativi e i conguagli esposti in DM10, rispetto alle indennità anticipate dai datori di lavoro.

Le novità, in vigore a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2026, riguarderanno tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni, sia quelli di durata inferiore, anche nel caso in cui l’evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Alle nuove modalità di esposizione nel flusso Uniemens corrisponderanno due nuovi codici causale: il codice “0058” per esporre l’importo dell’indennità economica di malattia anticipata e il codice “E777”, per le differenze sulle indennità di malattia.

Dal nuovo anno, inoltre, non sarà più utilizzabile il codice a debito “E775” per la restituzione dell’indennità di malattia indebita.  

Obblighi di certificazione e indennità di malattia

Con ogni probabilità, le nuove disposizioni amministrative infra analizzate sono improntate a un più efficiente e puntuale controllo degli eventi morbosi accusati dal personale dipendente e dei relativi conguagli delle indennità erogate dai datori di lavoro.

In tale ambito assume particolare rilievo la certificazione medica di malattia rilasciata dal medico curante o da strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tali soggetti, infatti, attestano, sia nei confronti dell’Istituto previdenziale sia del datore di lavoro, l’effettivo stato patologico accusato dal lavoratore, che comporta l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Generalmente, il certificato medico in argomento è trasmesso telematicamente all’Istituto previdenziale e contiene:

Attenzione
La caratteristica principale del certificato medico di malattia è la veridicità. Il documento viene, infatti, rilasciato dal medico solo a seguito di affermazioni che derivino da costatazioni dirette e personalmente effettuate, ovvero sulla base di una documentazione oggettiva.
Il rilascio di certificati medici che non rispettano i predetti presupposti, oltre a integrare un illecito deontologico, può configurare il reato di falso ideologico.

 

Quanto alla correlazione tra certificato medico e l’indennità spettante per le giornate di malattia (anche a carico INPS), si rammenta che con la circolare 15 luglio 1966, n. 147, l’Istituto previdenziale ha specificato che il corrispondente trattamento economico previdenziale (dal quarto giorno di malattia) decorre, di massima, dalla data del rilascio della relativa certificazione.

Ciò sta a significare che:

Nei casi in cui la data della visita del curante sia successiva alla data dichiarata dal lavoratore (per le visite ambulatoriali), ovvero lo sia di oltre un giorno (per le visite domiciliari), le giornate intercorrenti dovranno essere considerate come non documentate e, conseguentemente, non indennizzabili. Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato e, dunque, della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare a partire dalla data di rilascio del certificato stesso. Ciò vale sia per i certificati di inizio sia per quelli di continuazione o di ricaduta. Ai fini del periodo di comporto, invece, il periodo verrà considerato unico.

Nota Bene
Dalla copia cartacea per il datore di lavoro è possibile evincere:

Modifiche ai flussi Uniemens

Come precisato nel messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, a decorrere dai flussi di denuncia relativi al mese di gennaio 2026, per gli eventi di malattia dovrà essere compilato, nel calendario giornaliero, l’elemento <Giorno>, riportando con precisione le giornate interessate dall’evento “MAL”.

In particolare, l’elemento <Giorno> dovrà contenere le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento:

Nota Bene
La valorizzazione del = “0” è finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell’evento.

Vieppiù, in analogia con quanto già previsto per la gestione di ulteriori eventi sospensivi, quali permessi ex L. n. 104/1992 o i congedi parentali, è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale dovrà essere indicato:

L’attributo <TipoInfoAggEvento> sarà, invece, valorizzato con:

Nota Bene
Per quanto concerne i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (caratterizzati da = “SB”, “SC”, “SG”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (caratterizzati da = “ST”, “SZ”), continuerà a essere prevista la compilazione dell’evento “MAL” anche per gli eventi di durata inferiore a sette giorni, e non dovrà essere compilato l’elemento , ma solo l’elemento .
L’Istituto ha, comunque, rinviato a successivo messaggio le specifiche istruzioni per la valorizzazione dell’elemento per tutti gli eventi tutelati.

 

Quanto alla gestione della sezione <DifferenzeAccredito>, a decorrere dal medesimo mese di competenza gennaio 2026, viene implementata la sottosezione <InfoEvento>, contenente due elementi:

Attenzione
In deve essere sempre indicata la somma complessiva dell’imponibile perso; di conseguenza, deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi .

 

Modalità di conguaglio malattia nei flussi Uniemens

A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026 (febbraio 2026 per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito), il conguaglio delle indennità dovrà essere gestito tramite la sezione <InfoAggCausaliContrib>, con i seguenti codici causali:

Descrizione

Vecchio cod. conguaglio

Nuovo cod. conguaglio

Indennità economica di malattia

0052

0058

Differenze indennità di malattia

E778

E777

Per ogni elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale”, il datore di lavoro dovrà indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero (se telematico) oppure la data di inizio malattia ovvero il numero di protocollo rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS.

Nel campo <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e successivamente conguagliata, mentre in <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere riportato l’importo corrispondente della prestazione conguagliata nello specifico periodo di competenza.

Nota Bene
Nel caso di più eventi con il medesimo codice causale, associati ciascuno a “motivi utilizzo” distinti, per ciascun evento identificativo dovrà essere esposto il distinto elemento e in .

Con decorrenza dalle nuove disposizioni, non potrà più essere utilizzato il codice a debito “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita”, sicché eventuali rettifiche dovranno essere gestite esclusivamente mediante flussi regolarizzativi sul periodo originario.

Non sono oggetto di modifica espositiva i codici “R806” e “R808”, rispettivamente attinenti al recupero della contribuzione per indennità malattia IPSEMA e al recupero dei contributi assistenziali eccedenti il massimale retributivo giornaliero per i lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo.

Nota Bene
Nei casi di recupero di prestazioni per malattia e/o assenza a visita medica di controllo, l’importo della contribuzione a debito risultante dai flussi di regolarizzazione non sarà assoggettato alle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora gli adempimenti, le denunce, e i pagamenti, siano effettuati entro il termine assegnato nella comunicazione.

 

Causale

Descrizione

Evento

IdentMotivoUtilizzoCausale

TipoIdentMotivoUtilizzo

0058

Indennità

economica

di malattia

MAL

PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo

“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO”

E777

Differenze indennità malattia

MAL

PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo

“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO”

 

QUADRO NORMATIVO

INPS – Circolare 15 luglio 1996, n. 147

INPS – Messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029

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