Manager responsabile di sottrazione fraudolenta se cede il ramo d’azienda per complicare la riscossione delle imposte

Pubblicato il 19 dicembre 2012 Con la sentenza 49091 del 18 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte disposta dai giudici dei gradi precedenti a carico di alcuni manager di una società.

L’accusa nei confronti degli imputati prendeva le mosse da alcune operazioni di cessione di rami d’azienda infragruppo nelle quali era stata ravvisato l’intento di complicare la riscossione della Tarsu.

In particolare, a fronte della difesa degli amministratori secondo cui il reato di specie non poteva dirsi ravvisabile in considerazione della circostanza che la cessione del ramo d'azienda non impediva, comunque, all’amministrazione finanziaria la riscossione presso la cessionaria, i giudici di legittimità hanno ricordato come, essendo la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte un reato di pericolo, la responsabilità solidale delle imprese non poteva, di per sé, escludere la configurabilità della fattispecie riferita. La solidarietà tributaria delle società collegate, in definitiva, era da ritenere del tutto irrilevante.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy