Mancata esecuzione del preliminare. Il privilegio speciale non prevale sull'ipoteca

Pubblicato il 10 settembre 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17270 del 30 luglio 2014 - il privilegio speciale sul bene immobile per mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, poiché subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita dal secondo comma dell'articolo 2748 del Codice civile.

Detto privilegio speciale, ossia, soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti e, quindi, alla regola secondo cui è la formalità precedente a prevalere su quella successiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy