Mancata mediazione? Eccezione di improcedibilità entro la prima udienza

Pubblicato il 16 dicembre 2019

L’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.

Qualora, entro il termine indicato, manchi la tempestiva eccezione del convenuto e il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32797 depositata il 13 dicembre 2019, pronunciata in rifermento ad una causa civile che aveva ad oggetto una materia per la quale l’esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nel caso in esame, in particolare, erano mancati, alla prima udienza del giudizio di primo grado, sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.

Giudice di appello può disporre discrezionalmente la conciliazione

In sede di appello - ha quindi riconosciuto la Corte - l’organo giudicante non poteva rilevare l’improcedibilità della domanda d'appello, potendo, eventualmente, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 28/2010, creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Edilizia, il Ministero rettifica il costo medio orario

15/05/2026

Frode alimentare, nuove pene e controlli: Legge in Gazzetta Ufficiale

15/05/2026

Decreto Lavoro 2026: come funzionano i nuovi incentivi alle assunzioni

15/05/2026

DL Fiscale, ok Senato: novità pagamenti ai professionisti e agenzie viaggio

15/05/2026

PEC errata: la Consulta conferma l’inammissibilità dell'impugnazione

15/05/2026

Aiuti di Stato non registrati: regolarizzazione degli errori del 2022

15/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy