Mancata trascrizione della compravendita. Risarcito il lucro cessante se il danno è irreversibile

Pubblicato il 24 agosto 2013 Con la sentenza n. 19493 del 2013, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato un notaio a risarcire una società immobiliare del danno conseguente al ritardo nella trascrizione di un contratto di compravendita immobiliare.

In particolare, il notaio non aveva provveduto a trascrivere l'atto di tre anni prima con cui la società aveva acquistato un immobile da un privato. La mancata trascrizione aveva permesso ad un creditore del precedente proprietario di iscrivere ipoteca sull'appartamento, ipoteca che la società aveva dovuto quindi estinguere al fine di evitare l'esproprio.

In giudizio, la società immobiliare aveva ottenuto che fosse posta a carico del professionista, a titolo di lucro cessante, la somma derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile e quello contrattato con un cliente che doveva successivamente ricomprarlo ma che, in considerazione dell'ipoteca, aveva rinunciato all'affare.

Decisione, questa, non condivisa dalla Cassazione, secondo cui la società immobiliare, per ottenere il risarcimento del danno, doveva comunque fornire la dimostrazione che gli sarebbe stato impossibile, in futuro, realizzare il medesimo prezzo pattuito con il cliente rinunciatario.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la mancata vendita non poteva considerarsi “irreversibile” tale da determinare “un definitivo depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori”.
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