Mancati obblighi contributivi, costituzionale la norma
         Pubblicato il 22 maggio 2014
        
        Costituzionale la norma che punisce il datore di lavoro che non versa le 
ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulla 
retribuzione del dipendente. A stabilirlo è la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 139, del 19 maggio 2014. Legittime quindi la reclusione fino a tre anni e una multa fino a euro 1.032,00 per il mancato versamento.
La questione di legittimità è sollevata dal Tribunale di Imperia e riguarda l'art. 2, comma 1-bis, del 
decreto legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, nella parte in cui non prevede una 
soglia di punibilità rispetto a quanto stabilito dal 
D.Lgs n. 74/2000.
I giudici nelle loro 
motivazioni evidenziano che:
- finalità della norma del 1983 è quello di ovviare al fenomeno costituito da una 
grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un inasprimento delle sanzioni;
- la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea, con una speciale causa di estinzione collegata al 
versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione;
- la richiamata previsione dell'art. 2116 del codice civile rafforza la finalità della sanzione penale. Infatti il regolare assolvimento degli 
obblighi contributivi non solo riguarda la tutela del lavoratore stesso, ma è anche garanzia del regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso.