Mancato versamento Iva scriminato dalla crisi di liquidità

Pubblicato il 13 maggio 2014 Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 19426 del 12 maggio 2014 - il contribuente può evitare di rispondere del reato di omesso versamento dell'Iva di cui all'articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74 del 2000 in presenza di crisi di liquidità quando dimostri di non aver avuto altrimenti la possibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.

Prova stringente

Occorre la prova, ossia, che il medesimo abbia posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, volte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, “senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy