Mandato d’arresto per guida alterata

Pubblicato il 28 settembre 2016

I giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva disposto la consegna di un cittadino rumeno alle autorità del suo Paese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’attuazione della pena inflitta con una sentenza definitiva per guida in stato di ebbrezza.

Con la sentenza n. 40254 del 27 settembre 2016, la Cassazione ha, in particolare, respinto, ritenendolo inammissibile, il ricorso dell’imputato il quale aveva lamentato il difetto del requisito della doppia punibilità, atteso che non era dato evincere quale fosse il tasso alcolico riscontrato, né le modalità di rilevamento dello stesso.

Inoltre, il ricorrente si doleva che non fosse stato dato alcun rilievo al suo radicamento in Italia nonostante lo svolgimento di attività lavorativa in nero.

La Suprema corte ha sottolineato, in primo luogo, come, diversamente da quanto ex adverso asserito, nella sentenza impugnata erano espressamente indicati sia le modalità di rilevamento sia il tasso alcolemico specificamente rilevato che corrispondeva alla fattispecie di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada.

Per quanto riguarda la doglianza relativa al radicamento, i giudici di legittimità hanno precisato come la Corte territoriale ne avesse correttamente escluso la sussistenza evidenziando non solo l’assenza di una stabile attività lavorativa in Italia ma anche il fatto che la moglie ed i figli dell’imputato si trovavano in Romania.

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