Mandato revocato in caso di inerzia

Pubblicato il 16 gennaio 2015 Il mandato a stipulare un contratto di sponsorizzazione, può essere tacitamente revocato per “giusta causa”, in caso di prolungata inerzia dimostrata dalla mandataria.

E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 485 depositata il 14 gennaio 2015, con cui è stato rigettato il ricorso di una società cui era stato conferito mandato per concludere un contratto di sponsorizzazione.

In particolare, la società in questione avrebbe dovuto previamente reperire, dietro compenso commisurato al valore dell’accordo, un’azienda di prestigio, il cui marchio sarebbe stato associato a tutti i campionati calcistici organizzati dalla mandante.

Tuttavia, dopo quattro anni, la società mandante aveva provveduto autonomamente alla stipula del predetto contratto, in tal modo revocando “tacitamente” l’accordo precedentemente concluso con la mandataria.

Quest’ultima, dal suo canto, reclamava il compenso pattuito, oltre ad un ulteriore risarcimento dei danni, ma si era vista rigettare la domanda in tutti e tre i gradi di giudizio.

Il particolare, la Corte di Cassazione ha da ultimo accertato e ribadito come, nel caso in esame, vi sia stata “giusta causa” per la revoca del mandato ai sensi dell’art. 1725 c.c., stante il lungo tempo trascorso (ben quattro anni) senza il reperimento dello sponsor richiesto e quindi, senza alcun risultato utile per la società mandante.
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