Manleva avvocati Da riproporre in appello

Pubblicato il 18 gennaio 2017

L’avvocato che intende essere tenuto indenne dalla propria assicurazione – di quanto condannato a pagare al cliente in una causa di responsabilità civile – è tenuto a riproporre la domanda di manleva, già sollevata ma non esaminata in primo grado, dinanzi alla Corte d’appello. In caso contrario, la domanda si intende rinunciata.

E’ quanto in sintesi statuito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di una compagnia assicuratrice, chiamata in causa da un avvocato assicurato, affinché lo tenesse indenne da quanto tenuto a pagare a titolo di risarcimento per inadempimento del mandato professionale.

La compagnia assicuratrice, in particolare, lamentava come la Corte territoriale l’avesse ingiustamente condannata a manlevare l’avvocato, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ciò, posto che l’avvocato, rimasto contumace in appello, non aveva riproposto in sede di gravame (ma solo in primo grado) la domanda di manleva, né altra richiesta nei confronti della compagnia.

Domanda non riproposta in appello Rinunciata

Censura accolta dalla Suprema Corte, in ossequio al principio per cui l’art. 346 c.p.c. – in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello – è operante anche nei confronti dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello. Così ponendosi appellato ed appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni risolte in senso ad essi sfavorevole.

Ciò posto, l’avvocato che intendeva ottenere la manleva da parte della propria assicurazione – conclude la Corte con sentenza n. 925 del 17 gennaio 2017 – avrebbe dovuto riformulare in appello detta domanda non esaminata dal primo giudice (in quanto, nella specie, rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale). La mancata riproposizione della domanda stessa, era dunque da intendersi come rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale, che, statuendo su di essa, ha effettivamente violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

 

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