Manovra 2026: rinuncia abdicativa nulla per immobili irregolari

Pubblicato il 23 ottobre 2025

Il testo bollinato del disegno di legge di bilancio per il 2026 introduce una disposizione in materia di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, con l’obiettivo di regolare gli effetti dell’atto unilaterale attraverso il quale il proprietario si spoglia del bene, determinando l’acquisto da parte dello Stato a titolo originario, ai sensi dell’articolo 827 del codice civile.

Rinuncia abdicativa a proprietà immobiliare: condizioni e ambito applicativo

Il comma 13 dell’articolo 129 stabilisce che tale atto è nullo se non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, compresa quella urbanistica, ambientale e sismica. La norma attribuisce a tale documentazione il valore di requisito essenziale di validità, la cui assenza comporta la nullità dell’atto e, di conseguenza, la permanenza della proprietà in capo al soggetto rinunciante.

Il precedente delle Sezioni Unite

La disposizione interviene nel solco tracciato dalla sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha riconosciuto la piena ammissibilità della rinuncia abdicativa come atto unilaterale e non recettizio, idoneo a produrre l’effetto dell’acquisto statale per vacanza del bene.

La Suprema Corte aveva chiarito che, in quanto atto di natura originaria e non traslativa, la rinuncia non è soggetta alle cause di nullità previste per i trasferimenti immobiliari, come quelle in materia urbanistica o catastale.

Finalità e ambito applicativo

L’intervento legislativo, pur confermando l’impostazione giurisprudenziale in merito alla legittimità dell’istituto, introduce una limitazione sostanziale al suo esercizio, subordinandone la validità alla dimostrazione della piena regolarità del bene. In tal modo, la norma intende evitare che lo Stato acquisisca immobili irregolari, abusivi o non conformi, trasferendo su di sé oneri economici, ambientali o di sicurezza.

La previsione ha carattere generale e si applica a tutte le categorie di immobili, indipendentemente dalla loro destinazione o localizzazione. Il proprietario che intende rinunciare deve allegare all’atto idonea documentazione tecnica comprovante la conformità del bene, redatta secondo la disciplina vigente e verificata dal pubblico ufficiale rogante.

Sul piano sistematico, la disposizione produce un duplice effetto: da un lato, riconosce espressamente la rinuncia abdicativa come manifestazione della libertà di disposizione del diritto di proprietà; dall’altro, ne condiziona l’efficacia a un controllo di regolarità che tutela l’interesse pubblico e la corretta gestione del patrimonio dello Stato.

Effetti

La mancata allegazione della documentazione richiesta comporta la nullità dell’atto, che non produce il trasferimento del diritto né estingue gli obblighi fiscali o giuridici del proprietario.

In sintesi, il legislatore, recependo l’elaborazione delle Sezioni Unite, consolida la figura della rinuncia abdicativa nel sistema civilistico, ma ne circoscrive l’ambito operativo attraverso un filtro di conformità che rende l’istituto applicabile solo ai beni pienamente regolari.

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