Legge di Bilancio 2026: accise, affitti brevi e Irpef agricola

Pubblicato il



La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il testo bollinato del Disegno di legge di Bilancio 2026, che conferma gran parte delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, introducendo tuttavia alcune modifiche e precisazioni tecniche.

Il provvedimento, ora pronto per l’esame parlamentare, interviene su numerosi ambiti: riscossione, agricoltura, affitti brevi, accise, imprese e cultura, con l’obiettivo di coniugare stabilità dei conti pubblici e sostegno ai settori produttivi.

Rottamazione-quinquies: conferma della singola rata a 100 euro

Non viene variato l’impianto definito dal Governo in prima approvazione ma vengono effettuate alcune precisazioni.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente incaricato della riscossione deve informare i debitori che hanno trasmesso la dichiarazione prevista per la definizione agevola sull’importo complessivo dovuto per la definizione agevolata.

Nella stessa comunicazione devono essere indicati l’ammontare delle singole rate — ciascuna delle quali non può essere inferiore a 100 euro — e le rispettive scadenze.

Per i debiti che possono essere oggetto di definizione e per i quali è stata presentata la dichiarazione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al 31 luglio 2026 vengono automaticamente annullate le rateizzazioni sospese e non sarà più possibile concedere nuove dilazioni di pagamento secondo quanto previsto dall’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;

b) il versamento della prima rata, o dell’unica rata nel caso di pagamento in soluzione unica, comporta la chiusura delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione agevolata non produce effetti qualora i pagamenti non siano eseguiti correttamente. In tal caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi al recupero dei carichi inclusi nella dichiarazione, che prosegue per opera dell’agente della riscossione. Gli importi versati restano comunque acquisiti come acconti sull’intero debito affidato, senza determinare l’estinzione della parte residua, nei seguenti casi:

a) mancato o insufficiente pagamento della rata unica scelta dal debitore;
b) mancato versamento di due rate, anche se non consecutive, nel caso di pagamento dilazionato;
c) mancato pagamento dell’ultima rata del piano di rateizzazione.

Fatture elettroniche e nuovo pignoramento rapido: cosa cambia

Il disegno di legge di bilancio 2026 introduce una novità importante in materia di riscossione. L’Agenzia delle Entrate potrà fornire all’Agente della riscossione le informazioni sui corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori – e dai loro eventuali coobbligati – nei confronti di un medesimo soggetto, nei sei mesi precedenti.

Lo scopo è quello di consentire una verifica tempestiva dei flussi economici per facilitare l’avvio di pignoramenti presso terzi in modo più rapido ed efficace.

La misura nasce dall’articolo 27 del testo bollinato della Manovra 2026, che amplia le funzioni già previste dal decreto legislativo 127/2015. Finora l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potevano usare i dati delle fatture elettroniche solo per analisi e controlli fiscali; ora, anche la Riscossione potrà accedere a informazioni aggregate, limitate però alla somma dei corrispettivi.

Il meccanismo si basa sull’articolo 72-bis del DPR 602/1973. L’Agente della riscossione potrà ordinare al cliente del debitore di versare direttamente a lui le somme dovute, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo.

Per i crediti già maturati, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni; per canoni o fitti non versati, entro 15 giorni dalla notifica; per gli altri importi, alla loro naturale scadenza. Se il terzo non rispetta l’ordine, può essere chiamato in giudizio insieme al debitore principale.

La misura non sarà immediatamente operativa. Occorrerà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Secondo la relazione illustrativa, il sistema dovrebbe entrare a pieno regime a partire dal 2027.

Accise sui carburanti: arriva la nuova rimodulazione dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore modifiche rilevanti al regime delle accise su benzina e gasolio. La misura rientra nella strategia di revisione dei sussidi ambientalmente dannosi e punta a incoraggiare un uso più sostenibile dei carburanti. Uniformando le aliquote tra benzina e gasolio, il Governo mira a promuovere comportamenti più coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e con le direttive europee sulla decarbonizzazione.

Stessa imposta per benzina e gasolio

Con il nuovo intervento, l’accisa sulla benzina sarà abbassata di 4,05 centesimi al litro, mentre quella sul gasolio utilizzato come carburante aumenterà della stessa cifra. In questo modo le due aliquote saranno allineate, fissandosi entrambe a 672,90 euro per mille litri.

Si tratta di una misura volta a riequilibrare il trattamento fiscale dei due carburanti, eliminando il vantaggio economico finora riconosciuto al gasolio.

Gli incrementi delle accise non interesseranno il gasolio impiegato nelle attività agricole e nei settori connessi, come orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaismo.

Allo stesso modo, resteranno esclusi dall’aumento anche i consumi di diesel utilizzato per l’alimentazione di motori fissi — cioè installati stabilmente su strutture ancorate al terreno o su macchinari semoventi che non possono circolare su strada pubblica — impiegati all’interno di stabilimenti industriali o agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerca di idrocarburi o di energia endogena, nonché nei cantieri portuali destinati alla costruzione o al funzionamento di macchinari.

Meno tagli al Fondo per il cinema e l’audiovisivo

Il ridimensionamento delle risorse destinate al Fondo per il cinema e l’audiovisivo risulta meno consistente rispetto a quanto inizialmente previsto. Nel testo bollinato della legge di Bilancio 2026, il taglio per il 2026 ammonta a 150 milioni di euro, inferiore ai 190 milioni indicati nella bozza diffusa nei giorni precedenti. Allo stesso modo, per il 2027 la riduzione sarà di 200 milioni, invece dei 240 milioni precedentemente ipotizzati.

Pertanto, come specificato nel documento ufficiale, il livello complessivo di finanziamento, inizialmente stabilito in 700 milioni di euro, verrà garantito in misura non inferiore a 550 milioni per il 2026 e ad almeno 500 milioni di euro l’anno a partire dal 2027.

Affitti brevi e cedolare secca

Nel testo bollinato della Legge di Bilancio 2026 emerge una novità importante per chi affitta immobili a breve termine.

Scompare l’aumento generalizzato della cedolare secca dal 21% al 26%, ma arriva una norma che, nei fatti, produrrà lo stesso effetto: l’aliquota del 26% si applicherà a tutti gli immobili affittati, anche una sola volta l’anno, tramite intermediari digitali o tradizionali, come Airbnb, Booking o agenzie immobiliari.

L’agevolazione fiscale del 21% resterà in vigore solo per chi gestisce personalmente l’affitto, senza ricorrere a piattaforme o mediatori. Basterà però un singolo contratto concluso attraverso un intermediario per far scattare l’aliquota più alta. In sostanza, chi vuole mantenere la tassazione ridotta dovrà gestire la locazione direttamente, dal contatto con l’inquilino fino alla firma del contratto.

Fino ad oggi, chi possedeva un solo immobile poteva applicare il 21%, mentre per il secondo scattava il 26%. Con la nuova impostazione, non conta più il numero di immobili, ma la modalità di locazione. Se anche un solo contratto viene intermediato, la cedolare agevolata non si potrà applicare per quell’immobile nel corso dell’intero anno fiscale.

La cancellazione dell’aumento generalizzato sembra dunque una “retromarcia apparente”: la tassazione effettiva per chi affitta tramite portali online resterà comunque più alta, rendendo di fatto l’aliquota del 21% un’eccezione riservata a pochi casi di locazioni dirette e gestite senza intermediari.

Ma già alcuni parti della maggioranza invocano la cancellazione della norma dal testo del Ddl di bilancio 2026.

Cessione di azioni proprie: cambia il trattamento fiscale

L’articolo 32 del disegno di legge di bilancio 2026 introduce una novità nel regime fiscale delle azioni proprie. In base alla proposta, la vendita di azioni detenute dalla stessa società genererà un ricavo imponibile, calcolato come differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto.

In passato, queste operazioni non producevano effetti sul reddito d’impresa. Con le riforme contabili e fiscali, sia per i soggetti IAS che per quelli OIC, l’acquisto e la successiva cessione di azioni proprie erano considerati operazioni patrimoniali, non reddituali: l’acquisto riduceva il patrimonio netto, mentre la rivendita era assimilata a un aumento di capitale. Eventuali differenze di valore venivano contabilizzate a patrimonio netto, senza impatto sul reddito imponibile.

Misure per agricoltori e imprese agricole

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’esenzione Irpef per il settore agricolo, una misura che era rimasta in vigore dal 2017 al 2022 ma non era stata confermata nelle ultime manovre.

Per i periodi d’imposta 2024, 2025 e 2026, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef.

L’obiettivo è sostenere la redditività delle aziende agricole e garantire continuità a una misura fiscale molto richiesta dal comparto.

Credito d’imposta per investimenti agricoli

Le imprese che operano nella produzione primaria, nella pesca e nell’acquacoltura potranno beneficiare di un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, compresi negli elenchi allegati alla legge 232/2016 (Allegati A e B).

L’agevolazione sarà valida per gli acquisti effettuati tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2027, purché entro fine 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato almeno il 20% del prezzo.

Il beneficio sarà riconosciuto fino a 1 milione di euro di investimenti e potrà essere utilizzato anche in caso di leasing finanziario, calcolando come riferimento il costo sostenuto dal locatore.

Tuttavia, se i beni vengono ceduti o destinati a usi estranei all’attività entro cinque anni dal completamento dell’investimento, il credito dovrà essere ridotto o restituito, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Il credito d’imposta non sarà riconosciuto per investimenti che già beneficiano di altri incentivi previsti dalla legge 207/2024 o dall’articolo 96 della stessa manovra 2026. Sarà invece cumulabile con altre misure di sostegno, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni non superi il valore effettivo dell’investimento sostenuto.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito