Mantenimento all'ex marito disoccupato solo se è inabile al lavoro

Pubblicato il 09 gennaio 2012 Con sentenza n. 28870 del 27 dicembre 2011, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento a carico della ex moglie per i periodi in cui lo stesso era risultato disoccupato.  

Per ottenere il mantenimento – spiega la Suprema corte - non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, “dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

Con altra pronuncia – la n. 28824 sempre del 27 dicembre 2011 – i giudici di Cassazione hanno invece sottolineato come l'assegno divorzile vada ugualmente corrisposto qualora esso trovi il suo presupposto nell’inadeguatezza ed insufficienza dei mezzi economici del coniuge che anche se lavori non veda garantito il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy