Mantenimento all'ex marito disoccupato solo se è inabile al lavoro

Pubblicato il 09 gennaio 2012 Con sentenza n. 28870 del 27 dicembre 2011, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento a carico della ex moglie per i periodi in cui lo stesso era risultato disoccupato.  

Per ottenere il mantenimento – spiega la Suprema corte - non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, “dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

Con altra pronuncia – la n. 28824 sempre del 27 dicembre 2011 – i giudici di Cassazione hanno invece sottolineato come l'assegno divorzile vada ugualmente corrisposto qualora esso trovi il suo presupposto nell’inadeguatezza ed insufficienza dei mezzi economici del coniuge che anche se lavori non veda garantito il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Rapina: no al divieto di prevalenza della lieve entità sulla recidiva reiterata

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Questionario OIC 34 Ricavi, suggerimenti di revisione entro settembre

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy