Mantenimento anche in favore della figlia sposata

Pubblicato il 27 gennaio 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1830 depositata il 26 gennaio 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano esonerato un padre dal versamento del mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, ritenuta autosufficiente anche in considerazione del fatto che si era sposata.

La Corte di legittimità, dopo aver ribadito il principio secondo il quale “il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione”, principio che trae fondamento “da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge”, ha sottolineato che, nel caso di specie, non era configurabile la fattispecie riportata. 

In particolare, infatti, la figlia era tornata a studiare per ottenere una seconda laurea, ed era rimasta a vivere dalla madre con il giovane marito. La situazione, cioè, era affatto diversa da quella del figlio che non ha mai cessato di convivere col genitore pur dopo la maggiore età, e che, “malgrado il conseguimento di un titolo di studio universitario non ha potuto trarne utile profitto non per sua colpa o per sua scelta” non raggiungendo, così, la necessaria indipendenza economica.
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