Sì al mantenimento del figlio, avvocato, senza introiti sufficienti

Pubblicato il 18 luglio 2019

Per dichiarare la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti occorre che venga effettuato un accertamento di fatto che abbia riguardo all’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e alla complessiva condotta personale tenuta, a partire dal raggiungimento della maggiore età.

E’ quanto ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 19135 del 17 luglio 2019, con cui, respingendo il ricorso di un padre, ha confermato la statuizione di merito circa la conservazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, trentenne, che aveva completato il suo percorso formativo, iniziando anche a svolgere l’attività professionale di avvocato, senza però ottenere degli introiti tali da renderla economicamente autosufficiente.

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