Scissione da associazione professionale a STP: incasso compensi senza ritenuta d’acconto
Pubblicato il 29 gennaio 2026
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Con la risposta n. 21 del 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento di particolare rilevanza operativa in materia di scissione totale trasformativa di associazioni professionali e di successivo incasso dei compensi da parte di una Società tra Professionisti (STP). Il documento si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dal Dlgs 30 dicembre 2024, n. 192, che ha introdotto un regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie riguardanti le attività professionali, attraverso l’inserimento dell’articolo 177-bis nel TUIR.
Il chiarimento riguarda, in particolare, il trattamento delle ritenute d’acconto sui compensi maturati in capo a un’associazione professionale ed incassati dalla STP beneficiaria della scissione, affrontando il tema della corretta qualificazione del reddito e dell’individuazione del momento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 25 del DPR 600/1973. La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria assume rilievo per i professionisti e per i loro clienti, in quanto fornisce indicazioni precise sugli obblighi di pagamento, sulle comunicazioni da rendere ai sostituti d’imposta e sulle modalità di recupero di eventuali ritenute operate in modo non corretto.
Caso studiato: scissione di STP
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda uno studio associato composto da avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che, nel corso del 2025, ha posto in essere una scissione totale asimmetrica trasformativa. L’operazione è stata finalizzata alla separazione delle diverse attività professionali svolte all’interno dello studio, nonché dei relativi associati. In particolare, mentre l’attività legale è rimasta in ambito individuale o associativo, l’attività esercitata dai dottori commercialisti e dai consulenti del lavoro è confluita, per effetto della scissione, in una Società tra Professionisti (STP) costituita in forma di società di capitali.
A seguito della scissione, l’associazione professionale si è estinta e una parte del patrimonio della stessa, comprensiva delle posizioni creditorie verso la clientela relative alle prestazioni professionali già rese e fatturate, è stata trasferita alla STP beneficiaria. La società si è pertanto trovata a incassare compensi riferiti ad attività svolte quando il soggetto prestatore era ancora l’associazione professionale.
Il dubbio interpretativo sottoposto all’Amministrazione finanziaria concerne l’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973 sui compensi pagati dai clienti successivamente alla data di efficacia della scissione. In particolare, l’istante chiede se, ai fini dell’obbligo di operare la ritenuta, debba assumere rilievo la natura del soggetto al momento della prestazione professionale, oppure quella del soggetto che percepisce il compenso al momento dell’incasso, ossia la STP subentrante nei rapporti giuridici dell’associazione.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La STP istante ritiene che i crediti relativi a prestazioni professionali rese dall’associazione, e trasferiti alla Società tra Professionisti (STP) per effetto della scissione, debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973. Tale conclusione è fondata sul presupposto che le prestazioni cui i crediti si riferiscono siano state svolte nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo e non nell’esercizio di impresa, indipendentemente dal soggetto che incassa i compensi.
Secondo l’istante, qualora i clienti applichino la ritenuta al momento del pagamento, la STP dovrebbe poter scomputare integralmente le ritenute operate dall’IRES dovuta, a partire dall’esercizio in cui avviene l’incasso dei crediti. In via subordinata, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria ritenga non applicabile la ritenuta d’acconto, l’istante sostiene comunque la legittimità dello scomputo dall’IRES delle ritenute eventualmente applicate dai clienti in sede di pagamento.
Quadro normativo
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 21 del 28 gennaio 2026, precisa preliminarmente di non entrare nel merito della correttezza civilistica e fiscale dell’operazione di scissione, limitando l’analisi esclusivamente al profilo oggetto di interpello, ossia alla corretta applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973. Sulla base delle informazioni fornite dall’istante, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce quindi il quadro normativo di riferimento rilevante ai fini della soluzione del quesito.
In primo luogo, viene richiamato l’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192, che disciplina le operazioni straordinarie riguardanti le attività professionali, tra cui le trasformazioni, i conferimenti e le scissioni. Tale disposizione è finalizzata a garantire la continuità dei valori fiscali e a evitare salti o duplicazioni di imposizione in occasione del passaggio da un soggetto a un altro. In particolare, il comma 4 dell’articolo 177-bis regola il transito da un periodo d’imposta in cui il reddito è determinato secondo il criterio di cassa, tipico del lavoro autonomo, a un periodo d’imposta in cui il reddito è determinato secondo il criterio di competenza, proprio del reddito d’impresa. La relazione illustrativa al decreto legislativo chiarisce, inoltre, che i crediti non ancora incassati dall’associazione professionale al momento della scissione rilevano come componenti positivi di reddito d’impresa in capo alla STP al momento dell’incasso.
Accanto a tale disciplina, l’Agenzia richiama l’articolo 25 del DPR 600/1973, che impone ai sostituti d’imposta di operare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, con esclusione espressa delle prestazioni rese nell’esercizio di impresa. Un elemento centrale della norma, sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, è che la ritenuta deve essere applicata al momento della corresponsione del compenso, e non in relazione al momento in cui la prestazione professionale è stata materialmente eseguita. Questo principio temporale assume un ruolo decisivo nella soluzione interpretativa adottata nella risposta n. 21/2026.
Entrate: natura del reddito ed esclusione della ritenuta d’acconto
Sulla base del quadro normativo richiamato, l’Agenzia delle Entrate fornisce una soluzione interpretativa difforme rispetto a quella prospettata dall’istante, concentrandosi sulla natura del reddito in capo al soggetto che percepisce i compensi e sul momento rilevante ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, nel caso esaminato, i compensi professionali, sebbene originati e fatturati dall’associazione professionale, sono percepiti dalla Società tra Professionisti (STP) a seguito dell’operazione di scissione trasformativa. Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto la STP, in qualità di società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, bensì redditi d’impresa. Ne consegue che le somme incassate non mantengono la qualificazione originaria di redditi professionali, ma concorrono alla formazione del reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 177-bis del TUIR.
Alla luce di tale qualificazione, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973. L’Amministrazione ribadisce, infatti, che il presupposto della ritenuta è rappresentato dalla natura di reddito di lavoro autonomo in capo al percipiente, condizione che, nel momento in cui avviene l’incasso, non sussiste più. Nel caso concreto, i compensi relativi a prestazioni rese e fatturate dall’associazione, anche se originariamente assoggettati a ritenuta in fattura, sono percepiti da un soggetto che, avendo mutato la propria veste giuridica in società di capitali, produce redditi d’impresa non assoggettabili a ritenuta.
Obblighi informativi verso i clienti
Al fine di consentire ai clienti, in qualità di sostituti d’imposta, di adempiere correttamente agli obblighi previsti dall’articolo 64 del DPR 600/1973, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità che la Società tra Professionisti (STP) fornisca un’adeguata informativa in merito agli effetti fiscali dell’operazione di scissione. In particolare, la STP è tenuta a comunicare formalmente l’avvenuta scissione e a rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che, a seguito dell’operazione, il soggetto percettore dei compensi non rientra tra quelli nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del DPR 600/1973. In presenza di tale comunicazione, i clienti devono pertanto corrispondere i compensi per l’intero importo, al lordo della ritenuta. La comunicazione assume rilievo operativo ai fini della corretta gestione degli adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, pur non costituendo un presupposto normativo della non applicabilità della ritenuta.
Ritenuta applicata erroneamente dai clienti: trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate esamina anche l’ipotesi in cui i clienti, in qualità di sostituti d’imposta, applichino la ritenuta d’acconto ex articolo 25 del DPR 600/1973 nonostante la comunicazione ricevuta dalla Società tra Professionisti (STP) circa la non applicabilità della stessa. In questo caso, le ritenute operate assumono comunque la natura di ritenute a titolo di acconto e possono essere recuperate dalla società percettrice.
In particolare, la STP è legittimata a scomputare le ritenute subite dall’IRES dovuta, in applicazione del combinato disposto degli articoli 79 e 22 del TUIR, che disciplinano lo scomputo dei versamenti in acconto e delle ritenute alla fonte sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Lo scomputo è ammesso a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite, consentendo così il recupero dell’imposizione indebitamente anticipata.
Principi di diritto desumibili dalla risposta n. 21/2026
Alla luce delle considerazioni svolte, la risposta n. 21 del 28 gennaio 2026 consente di individuare alcuni principi di diritto di carattere generale, utili per l’interpretazione e l’applicazione della disciplina delle ritenute d’acconto nelle operazioni di scissione che coinvolgono associazioni professionali e Società tra Professionisti.
| Profilo analizzato | Principio affermato dall’Agenzia delle Entrate |
|---|---|
| Soggetto rilevante ai fini fiscali | Rileva il soggetto che incassa il compenso, non quello che ha originariamente reso la prestazione professionale |
| Crediti trasferiti per scissione | I crediti professionali trasferiti a una Società tra Professionisti producono reddito d’impresa |
| Momento impositivo | I crediti concorrono alla formazione del reddito al momento dell’incasso, secondo il criterio di competenza |
| Applicazione della ritenuta d’acconto | I compensi incassati dalla Società tra Professionisti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del DPR 600/1973 |
| Ritenute applicate erroneamente | Le ritenute eventualmente operate dai clienti sono scomputabili dall’IRES dovuta in sede di dichiarazione dei redditi |
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