Mantenimento. L'obbligo dei nonni è solo sussidiario

Pubblicato il 01 ottobre 2010
La Cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, ha respinto le istanze avanzate da una madre per ottenere che l'ex suocero venisse condannato a corrispondere in favore del nipote l'assegno alimentare per il quale il marito si era reso inadempiente. 

Secondo la Corte di legittimità, le pretese della donna andavano disattese: ai sensi dell'articolo 147 del Codice civile – spiega la Corte - l'obbligo di mantenere i propri figli grava sui genitori “in senso primario ed integrale”, tanto che “se uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali”; resta salva, in ogni caso, la possibilità di agire contro il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. L'obbligo degli ascendenti, quindi, si concretizzerebbe solo in via sussidiaria ed esclusivamente se il soggetto obbligato non abbia i mezzi per provvedere al pagamento, ma mai - conclude la Corte -  in caso di semplice inadempimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy