Mantenimento ridotto per poco Niente penale

Pubblicato il 01 giugno 2016

La riduzione dell’assegno mensile di mantenimento da parte del marito separato, non denota automaticamente il patimento dello stato di bisogno da parte di moglie e figli – che in ogni caso va motivato – al punto da giustificarne la condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo, sul punto, il ricorso di un uomo avverso la propria condanna penale ex art. 570 comma 2 c.p., per essersi sottratto ai suoi doveri di coniuge separato e padre di due minori, riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento e facendo così mancare i mezzi di sussistenza.

Stato di bisogno va motivato

La sesta sezione penale ha tuttavia rilevato – con sentenza n. 23010 del 31 maggio 2016 - come nella specie sia privo di adeguata motivazione, il presunto stato di bisogno di madre e figli. E ciò innanzitutto, posta la solo parziale riduzione dell’assegno in questione (da 4.000,00 ad 800,00 euro) per un periodo di soli 7 mesi (poi compensati dall'imputato), oltre agli ingenti risparmi di cui comunque disponeva la moglie, per aver goduto in passato di un reddito assai elevato e per aver mantenuto ancora alcune attività.

 

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