Market abuse, la confisca segue sempre l'illecito

Pubblicato il 22 dicembre 2008

Con la sentenza n. 44032 del 25 novembre 2008, la Cassazione ha precisato che, in presenza di market abuse, la nozione di profitto del reato soggetto a sequestro preventivo, in vista della confisca, deve essere inteso in un senso più ampio rispetto a quello economico-aziendalistico, ricomprendendo, in particolare, tutto il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito. Nella vicenda in esame, ad un correntista di Banca popolare italiana, indagato per manipolazione del mercato nell'ambito della scalata dell'Antonveneta, era stato sequestrato del denaro per un valore di 3 milioni e mezzo di euro. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, non potevano essere scomputati dal profitto gli interessi versati per l'ottenimento del fido, poiché l'attività del correntista era comunque indirizzata al compimento di un reato e a creare le condizioni perché la manipolazione potesse essere compiuta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Assicurazioni SNA -Stesura del 5/3/2025

07/05/2025

Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy