Market abuse solo per forti oscillazioni

Pubblicato il 06 maggio 2006

di cassazione, con la sentenza n. 15199 della Sesta sezione penale, ha affrontato per la prima volta le caratteristiche del nuovo delitto di market abuse, introdotto un anno fa. corte ha chiarito che la disciplina penale, rispetto alla più blanda misura amministrativa, può scattare solo quando vengono realizzate operazioni simulate o altri “artifizi” idonei a provocare un’alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari. In tutti gli altri casi, in cui non vi sono condotte così standardizzate e la manipolazione del mercato ricade nel semplice illecito amministrativo, potrà trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 187-ter del Dlgs 58/1998, che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo astratto. Quanto all’illecito amministrativo, osserva che la nuova norma del Tuif realizza piuttosto una tutela anticipata “attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un disturbo dei mercati finanziari”. In tal senso, si tratta di una fattispecie di pericolo astratto che agisce a “prescindere”. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy