Market abuse solo per forti oscillazioni

Pubblicato il 06 maggio 2006

di cassazione, con la sentenza n. 15199 della Sesta sezione penale, ha affrontato per la prima volta le caratteristiche del nuovo delitto di market abuse, introdotto un anno fa. corte ha chiarito che la disciplina penale, rispetto alla più blanda misura amministrativa, può scattare solo quando vengono realizzate operazioni simulate o altri “artifizi” idonei a provocare un’alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari. In tutti gli altri casi, in cui non vi sono condotte così standardizzate e la manipolazione del mercato ricade nel semplice illecito amministrativo, potrà trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 187-ter del Dlgs 58/1998, che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo astratto. Quanto all’illecito amministrativo, osserva che la nuova norma del Tuif realizza piuttosto una tutela anticipata “attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un disturbo dei mercati finanziari”. In tal senso, si tratta di una fattispecie di pericolo astratto che agisce a “prescindere”. 

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