Maternità fuori dal lavoro, esclusi i vecchi pensionati

Pubblicato il 18 novembre 2008 La circolare Inps n. 100 del 14 novembre 2008 entra nel merito delle conseguenze della modifica al trattamento previdenziale dei periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e congedo parentale disposta dalla Finanziaria 2008. Si spiega che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità, anche verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, nonché dei periodi di congedo parentale, spetta solo a coloro che al 27 aprile 2001 non erano titolari di trattamento pensionistico e, dunque, erano soggetti attivi. Infatti, l’articolo 2, comma 504 della legge 244/07 fornisce un’interpretazione autentica agli articoli 25 e 35 del Testo unico sulla maternità stabilendo che le disposizioni recate si applicano ai soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del T.u. (27 aprile 2001), fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al 31 dicembre 2007.
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