Maternità gestione separata, basta un mese di contributi

Pubblicato il 04 giugno 2020

Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (sia parasubordinati che liberi professionisti), l’indennità di maternità o paternità non è più condizionata dalla presenza del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì dall’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione. Dunque sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019.

Con la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, l’INPS spiega gli effetti della novità introdotta all’art. 1, co. 1, lett. b) dal D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”).

Indennità di maternità, le novità del “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”

Il menzionato decreto legge ha modificato il requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nello specifico, la norma dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Indennità di maternità, ambito di applicazione

Nonostante sia variato il requisito contributivo, resta comunque immutato:

La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Inoltre, si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Congedo parentale, effetti previdenziali

La novità legislativa su illustrata produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale. In particolare:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy