Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, l'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ha previsto - per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni - il riconoscimento di una maggiorazione (cd. "maxi deduzione") del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale). Con il decreto 25.06.2024, il ministero delle Finanze e dell'Economia ha stabilito le modalità di attuazione del citato articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 399 e 400, Legge n. 207/2024) il legislatore ha prorogato l'agevolazione ai 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (ossia al 2025, 2026 e 2027 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Sul punto la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2025 ha precisato che, per ciascuno dei tre periodi d'imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 216/2023 e dal decreto attuativo.
In generale, l'agevolazione è riconosciuta:
Come specificato nella circolare n. 1/E/2025, l'agevolazione spetta anche alle persone fisiche non residenti che producono in Italia redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 54, TUIR) per mezzo di una base fissa e redditi d'impresa (ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Tuir) per mezzo di una stabile organizzazione.
Beneficiari sono i soggetti che hanno “esercitato l'attività nei [365] giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei [366] giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio". Di fatto, come evidenziato nella circolare n. 1/E/2025, deve sussistere un periodo minimo in cui l'attività d'impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato. Possono, dunque, avvalersi della agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni.
A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel mod. AA9/12 o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.
Restano, invece, escluse dall’agevolazione le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile. Tale previsione non opera in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale, per le quali sono previste specifiche regole, di seguito esaminate.
Soggetti esclusi
Coerentemente con il perimetro di applicazione della norma agevolativa, in generale, il beneficio non è riconosciuto in presenza di liquidazione o particolari situazioni di crisi che possono compromettere la continuità della vita aziendale o professionale. In particolare, sono escluse dall'agevolazione:
In ogni caso, sono esclusi dal perimetro del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia “finalità liquidatorie”.
Inoltre, restano esclusi dal novero dei fruitori dell’agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa (o lavoro autonomo abituale). Si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale (soggetti alla disciplina dei redditi diversi).
L'agevolazione non è, altresì, riconosciuta ai soggetti esercenti, anche parzialmente, attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico, quali, ad esempio, i contribuenti forfetari.
Diversamente, restano inclusi nel novero dei fruitori coloro che si trovano ancora nel cd. “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, del D.L. n. 98/2011, per i quali la determinazione del reddito avviene solo con una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo. Ne consegue che, per i soggetti che svolgono anche attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo “analitico”, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si pensi, ad esempio, alle imprese che optano per il regime della cd. tonnage tax per le quali non sono rilevanti tra i nuovi assunti le unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 156 del Tuir.
In generale, l'incremento occupazionale - come confermato dalla circolare n. 1/E/2025 - spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia il 31.12.2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato “mediamente occupato” nel periodo d'imposta precedente (anno 2023).
Si tratta, di una “prima verifica” che condiziona il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente.
Detto incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.
Si tratta di una “seconda verifica” che condiziona ulteriormente il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il decreto definisce come “incremento occupazionale complessivo”). Poiché la finalità del beneficio è quella di incentivare le assunzioni, va considerato quale decremento, l'interruzione del contratto di lavoro per motivi "fisiologici" (ad esempio, per pensionamento); in tal caso, infatti, le nuove assunzioni operate rientrano nell'ordinario turn over, "confermando che la scelta dell'imprenditore non è stimolata dalla presenza dell'agevolazione".
In sostanza, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In caso contrario, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (è il caso in cui si verifica, ad esempio, il “decremento occupazionale complessivo” in virtù del quale si è ridotta la base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente).
Incremento occupazionale |
Incremento del numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. |
Incremento occupazionale complessivo |
Incremento del numero complessivo dipendenti (anche a tempo determinato) al 31.12.2024 rispetto al numero di lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) mediamente occupato nel 2023. |
Così, come confermato nella circolare n. 1/E/2025, la maggiorazione:
Una volta verificato l’incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia anche l’incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta agevolato. Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., il 2024).
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta (31.12.2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è pari a 3, maggiore di 1,49.
Al riguardo, occorre evidenziare che:
Operazioni straordinarie
Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché del calcolo dell'incremento/decremento occupazionale non rilevano i dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel 2024, i cui contratti sono stati ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda, ai sensi dell'articolo 1406 del cod. civ., sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta 2024 (31.12.2024).
In caso contrario (ossia se il contratto non è in essere al 31.12.2024), detti dipendenti riducono l'incremento occupazionale. Allo stesso modo, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente (art. 1406 c.c.), gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti dall’avente causa. La scelta consegue all’idea che non può trattarsi come nuova assunzione il dipendente trasferito per il quale non v’è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro.
La sterilizzazione prevista viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d’imposta agevolato. Si tratta di una misura restrittiva a salvaguardia dei lavoratori dipendenti trasferiti, in assenza della quale l’avente causa avrebbe potuto beneficiare della detassazione, a seguito di nuove assunzioni, senza che eventuali licenziamenti di parte o di tutti i dipendenti a lui ceduti potessero limitarne gli effetti. Dette disposizioni valgono anche in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio italiano che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico.
Inoltre, per determinare le nuove assunzioni a tempo indeterminato e l'incremento occupazionale ovvero l’incremento/decremento “complessivo” non si tiene conto dei dipendenti assunti a tempo indeterminato:
Distacco di personale
Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:
Somministrazione di personale
Nel presupposto che i requisiti riguardanti la tipologia contrattuale risultano identificati in base del rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa utilizzatrice - relativamente ai lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato dal somministratore - tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Diminuzioni occupazionali infragruppo
Alle società del gruppo “interno” (ossia le società residenti, controllanti, controllate o collegate ex art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, compresi i soggetti diversi dalle società di capitale nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) la maggiorazione del costo del lavoro spetta se le condizioni previste sono rispettate anche per l'incremento/decremento occupazionale e l’incremento complessivo "a livello di gruppo". A tal fine:
Nella circolare n. 1/E/2025 l'Agenzia ha precisato che:
Al fine, invece, di evitare una duplicazione degli elementi a base del calcolo non rilevano i dati relativi alle imprese collegate che contestualmente risultano essere anche:
Ai fini della determinazione della “maggiorazione”, il costo da assumere è pari al minor importo tra:
Come confermato nella circolare n. 1/E/2025 al fine di individuare detti elementi di costo (effettivo e complessivo) va fatto riferimento al dato contabile delle predette voci, senza considerare l'ammontare deducibile ai fini del reddito d'impresa.
A titolo esemplificativo, dunque, sono da considerare (se rilevati nella predetta voce):
Diversamente, sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta nonché quelli relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile (ad esempio, IAS adopter, imprese assicurative /intermediari finanziari) assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle suddette voci. I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito.
Nella citata relazione illustrativa nonché nella circolare n. 1/E/2025 è, altresì, specificato che:
Occorre, inoltre, evidenziare che:
Sulla base di quanto sopra, individuato il costo del personale da assumere per la determinazione della maggiorazione, corrispondente al minore tra il costo effettivo del personale a tempo indeterminato di nuova assunzione e l’incremento del costo complessivo del personale al termine del periodo d’imposta agevolato, il medesimo è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.
Enti non commerciali
Per gli enti non commerciali residenti, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile. In presenza di personale utilizzato “promiscuamente” (ovvero sia nell'attività commerciale che in quella istituzionale) il beneficio spetta nella misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte. Ne consegue che la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al seguente rapporto:
ricavi e proventi derivanti dall'attività commerciale / ammontare complessivo di ricavi e proventi
Soggetti che determinano il reddito forfetariamente
Per i soggetti esercenti anche attività per le quali il relativo reddito è determinato forfetariamente, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione a tempo indeterminato impiegato promiscuamente sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo analitico sia nell'attività il cui reddito è determinato forfetariamente, spetta in proporzione al seguente rapporto.
ricavi e proventi derivanti dall'attività il cui reddito è determinato ordinariamente / ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
Il costo da considerare ai fini della determinazione dell'agevolazione è incrementato di un ulteriore 10% per i soggetti appartenenti alla categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela individuati nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 216/2013. In tal caso. la maggiorazione arriva complessivamente al 30%.
LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA |
|
Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è, dunque:
Qualora l'incremento del costo “complessivo” del personale dipendente sia ”inferiore” al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le suddette categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori meritevoli di maggiore tutela), il costo da assumere, ai fini della “maggiorazione”, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato di ciascuna di esse. La deduzione “maggiorata” incide, riducendolo, il Risultato operativo lordo (ROL) di periodo in quanto, come disposto dall’articolo 96 del Tuir, le voci che compongono tale aggregato sono determinate, coerentemente con la c.d. Direttiva ATAD, avendo riguardo al relativo valore fiscale.
Il comma 7 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 dispone che nella determinazione dell’acconto delle imposte dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024) non doveva tenersi conto della maxi deduzione del costo del personale. Parimenti, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando in assenza della maxi-deduzione.
In merito alla proroga dell'agevolazione per il 2025, 2026 e 2027 prevista dalla legge di bilancio 2025, nella circolare n.1/E/2025 l'Agenzia delle Entrate, precisa che l’agevolazione in esame deve essere calcolata su base “mobile”, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Per coerenza, si ritiene che tale adeguamento temporale debba essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa. Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).
Ai fini della proroga in esame, si applicano le disposizioni del decreto attuativo. In particolare:
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".