Mediazione, niente provvigione per il preliminare del preliminare

Pubblicato il 14 novembre 2023

Il cosiddetto "preliminare di preliminare" costituisce vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti.

Lo stesso, tuttavia, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare.

Va escluso che esso possa abilitare le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

Di conseguenza, esso non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti.

Preliminare di preliminare: non costituisce affare concluso

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31431 del 13 novembre 2023, relativa alla vicenda processuale instaurata da una società di mediazione al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il pagamento della provvigione.

Per la Suprema corte, il principio secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare - inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno - deve essere coerentemente declinato nel senso di negare la possibilità di qualificare come "affare" concluso la mera conclusione di una intesa, come appunto il "preliminare di preliminare".

Si tratta di un'intesa, infatti, che, in caso di inadempimento, legittima la parte non inadempiente non ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, bensì per il risarcimento del danno da mancata prosecuzione delle trattative, e quindi da violazione dell'obbligo a contrattare.

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