Mediazione obbligatoria. Una volta depositata la domanda va anche perseguita l'instaurazione del contraddittorio

Pubblicato il 18 settembre 2012 Secondo i giudici del Tribunale di Siena, sentenza del 25 giugno 2012, commette una frode alla legge la parte che, nonostante abbia depositato domanda di mediazione relativamente ad una controversia per cui la conciliazione sia una condizione di procedibilità, non ponga poi in essere alcun comportamento “idoneo a perseguire né l'instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l'effettiva fruizione del servizio da quest'ultimo erogato che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore”.

Nella specie, i giudici toscani hanno sanzionato il comportamento di una società a cui il Tribunale, nell’ambito di un procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, e che, dopo aver depositato l'istanza, aveva omesso di partecipare all'incontro fissato dal mediatore e di versare le indennità appositamente previste.
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