L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello riguardante i compensi corrisposti ai medici che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in particolare sull'emissione della Certificazione Unica (CU) e sull'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i medici convenzionati.
I medici che lavorano con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esentati dall’obbligo di emettere fattura elettronica. Fino al 2023, i compensi per i medici in regime forfetario venivano indicati nella Certificazione Unica con il codice 24, che serviva a segnalare i compensi senza ritenuta d’acconto, come previsto dalla legge.
Dal 1° gennaio 2024, i soggetti in regime forfetario e nel regime di vantaggio sono obbligati a emettere fatture elettroniche e a inviare i dati delle fatture, come stabilito da una nuova legge.
Inoltre, sempre dal 2024, il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, stabilisce che chi paga i compensi ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio è esonerato dall’emissione della Certificazione Unica e da altri adempimenti fiscali.
La circolare n. 8/E del 2024, al paragrafo 3.1, fornisce chiarimenti sulle semplificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 1 del 2024 a favore dei sostituti d’imposta. In particolare, viene specificato che, a partire dall’anno d’imposta 2024, i datori di lavoro che pagano i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di certificazione unica previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998. Tali obblighi riguardano:
L’esenzione da questi obblighi non impedisce comunque all’Amministrazione finanziaria di accedere alle informazioni reddituali dei contribuenti forfetari. Infatti, dal 2024, questi dati saranno comunque disponibili tramite la fatturazione elettronica. È importante sottolineare che dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti, ad eccezione di quelli tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
La circolare richiama anche una relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, nella quale si spiega che l’eliminazione della Certificazione Unica per i contribuenti in regime dei minimi e forfetario, che avverrà dal prossimo anno, è una delle misure pensate per semplificare gli adempimenti fiscali. Questo cambiamento si inserisce nell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA, a prescindere dal volume di ricavi o compensi.
A partire dal 2024 - ricorda la risposta n. 132 del 13 maggio 2025 - le istruzioni per la Certificazione Unica 2025 non permettono più di utilizzare il codice 24 per certificare i compensi non soggetti a ritenuta d’acconto per i soggetti in regime forfetario. Nonostante l'introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfetario dal 1° gennaio 2024, le disposizioni che regolano il foglio di liquidazione dei corrispettivi, previsto dall’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, non sono state abrogate.
Pertanto, i medici convenzionati con il SSN che ricevono compensi tramite il foglio di liquidazione non sono obbligati a emettere fattura elettronica e sono esonerati dalla trasmissione telematica dei dati. Questo significa che l'interpretazione proposta dal contribuente, di continuare ad emettere i fogli di liquidazione e ad adempiere agli obblighi relativi alla Certificazione Unica, è corretta.
NOTA BENE: Per i compensi del 2024, i dati devono essere riportati al punto 7 della Certificazione Unica, utilizzando il codice 25, che è stato introdotto quest’anno per le somme non soggette a fatturazione elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità.
Infine, a causa della confusione normativa, le autorità competenti potranno decidere di non applicare sanzioni in caso di invio tardivo della Certificazione Unica o di invio di certificazioni rettificate, come previsto dallo Statuto del Contribuente.
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