Medici ex specializzandi. Legittimazione passiva dello Stato Italiano

Pubblicato il 29 novembre 2018

Pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella causa degli ex specializzandi

Spetta esclusivamente alla Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legittimazione passiva nella causa instaurata a seguito di azione giudiziale diretta a far valere l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo “ex lege” di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarienon autoesecutive”.

Lo hanno precisato nella sentenza n. 30649 del 27 novembre 2018 che, nel dettaglio, si riferiva all’obbligo dell’Italia di conformarsi alle direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi.

Nella decisione, è stato, altresì evidenziato come, in caso di erronea evocazione in giudizio di un diverso organo dell’apparato statale, trovi applicazione l’articolo 4 della Legge n. 260/1958.

Quest’ultimo – precisano le SU - deve essere correttamente interpretato nel senso che “qualora l’Avvocatura dello Stato non sollevi tempestiva eccezione con contestuale indicazione dell’organo legittimato, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale non potrà più essere eccepita dalla parte né rilevata d’ufficio dal giudice”.

Accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri denunciava la nullità della sentenza d'appello con cui, nell’annosa questione dei medici specializzandi, era stata condannata a risarcire i medici, per il MIUR, senza aver partecipato al giudizio.

In particolare, la ricorrente lamentava di non essere mai stata evocata in giudizio e, pertanto, di non aver potuto contraddire nel processo inerente ai gradi di merito.

Per poter partecipare ad un giudizio, per contro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve necessariamente essere citata, non potendo subire “un automatico e non conosciuto subentro nel processo - con conseguente soggezione alla escussione da parte dei medici i cui crediti sono stati accertati - soltanto perché altre Amministrazioni statali sono state evocate”.

Nella specie, la Corte di legittimità ha precisato che, in mancanza di tempestiva eccezione e contestuale indicazione, l'irrituale costituzione del rapporto processuale attinente alla citazione di organo non legittimato passivamente (il MIUR) non solo non poteva più essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato, ma neppure poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Tuttavia, i giudici di merito, nella sentenza impugnata, avevano rilevato d'ufficio questa circostanza e, in riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti del MIUR, avevano condannato la la Presidenza del Consiglio al pagamento di quanto dovuto ai medici.

In tal modo, era stato violato il principio del contraddittorio e quello della domanda.

Sentenza cassata con rinvio

Nella medesima decisione, è stato accolto anche il ricorso autonomo successivo promosso da alcuni ex specializzandi avverso il rigetto della loro domanda operato dalla Corte d’appello sull’assunto che i corsi di specializzazione rispettivamente frequentati erano iniziati in data anteriore al 1 gennaio 1983.

In definitiva, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello, in diversa composizione.

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