Meno sconti sui ritardi della Pa

Pubblicato il 08 novembre 2008

Dall’applicazione del nuovo articolo 96, comma 3 del Tuir deriva, quale conseguenza per il reddito d’impresa, che la riduzione del tasso di riferimento Bce al 3,25% limita l’ammontare di interessi passivi che possono portare in deduzione i soggetti Ires che operano con la Pubblica amministrazione.

L’ammontare degli oneri finanziari che eccede gli interessi attivi maturati nel periodo e che non è “patrimonializzabile” a incremento del valore dei beni strumentali delle rimanenze di magazzino è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota che eccede viene “riportata a nuovo”, nella attesa che vi sia capienza di “plafond deducibile” in un qualunque esercizio successivo. Per le imprese (società di capitali ed enti commerciali) che operano con la Pa, la disposizione prevede che, ai fini del calcolo, agli interessi attivi imputati a conto economico sia aggiunto un importo di proventi virtuali, da ricondurre al ritardato pagamento “cronico” di questa categoria di clienti. L’ammontare viene determinato applicando il “tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy