Messa alla prova Avviso in Decreto

Pubblicato il 22 luglio 2016

Anche il decreto penale di condanna deve contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

E’ infatti incostituzionale l’articolo 460, comma 1 del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevede questa comunicazione.

La declaratoria di illegittimità costituzionale della citata disposizione è contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016.

Omesso avviso Lesione diritto di difesa

La Consulta ha, in particolare, evidenziato che, come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto la mancata formulazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel termine stabilito dall’articolo 464-bis, comma 2, del Codice processuale penale, ed ossia con l’atto di opposizione, determina una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia avanzata non può più presentare la citata richiesta.

A differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, tuttavia, la disposizione censurata non prevede, tra i requisiti del decreto penale di condanna, l’avviso all’imputato della citata facoltà in sede di opposizione.

E detta mancata previsione comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

L’assenza di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile come, del resto, verificatosi nella vicenda da cui ha preso le mosse il rilievo di incostituzionalità in esame, in cui l’imputato, nel fare opposizione, non essendo stato avvisato, aveva formulato la richiesta di messa alla prova solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy